Recepimento UE Pacchetto Economia Circolare D.lgs. n. 116 del 2020 Direttiva rifiuti e imballaggi - Osservazioni CONFINDUSTRIA e ANCE

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COMUNICATO del
23 Settembre 2020

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Recepimento UE Pacchetto Economia Circolare D.lgs. n. 116 del 2020 Direttiva rifiuti e imballaggi - Osservazioni CONFINDUSTRIA e ANCE

Ambiente - 23-09-2020

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Facciamo riferimento e seguito alla nostra precedente comunicazione sul tema del recepimento, nel nostro Ordinamento, del pacchetto normativo UE Economia Circolare,

(v. news del 17/09/2020) per riportare, di seguito, le prime osservazioni di Confindustria nazionale, riguardo le modifiche apportate dal Dlgs 116/200 al Testo Unico Ambientale, TUA e dell’ANCE, Associazione nazionale Costruttori:
CONSIDERAZIONI CONFINDUSTRIA
A seguito della modifica operata dal decreto legislativo 116/2020, citato (riportata all’art. 3, c.3 lett. c)) al comma 5 dell’art 219 del Codice Ambientale, l’attuale formulazione del citato comma 5 è la seguente:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”
La precedente formulazione della disposizione de quo, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione, che entrerà pienamente in vigore il prossimo 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi importanti e di dubbia interpretazione.

Con la nuova formulazione dell’art. 219 TUA, sorge la criticità relativa ai Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Segnaliamo alle imprese associate che Confindustria ha provveduto tempestivamente a rappresentare la questione al Ministero dell’Ambiente, chiedendo di aprire con urgenza un tavolo di confronto con i settori settori direttamente interessati, per individuare indicazioni certe da dare agli operatori e stabilire un adeguato periodo transitorio.

A ciò si aggiunge il sistema sanzionatorio, che pur non essendo stato modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020, resta pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi. L’articolo 261 del Codice dell’Ambiente, che reca appunto il regime sanzionatorio previsto per la disciplina sugli imballaggi, dispone al comma 3 che: “La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro (5.200 euro) a quarantamila euro (40.000 euro).
La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.”
Confindustria si è quindi attivata con il Ministero al fine di ottenere un intervento urgente con cui si indichino, esplicitamente, le modalità attraverso le quali procedere all’etichettatura degli imballaggi, a mente del nuovo comma 5 dell’articolo 219 e, soprattutto, si stabilisca un adeguato periodo transitorio per evitare pregiudizi agli operatori e consentirgli di adeguarsi.

CONSIDERAZIONI ANCE
L’Associazione Nazionale Costruttori, ANCE, ha approfondito altre novità apportate dal Dlgs 116/2020 riportate di seguito :
Trasporto dei rifiuti: viene riscritto l’art. 193 relativo al formulario di identificazione dei rifiuti. Tra le principali novità si segnala il comma 19 in base al quale, in linea con quanto da tempo auspicato dall’Ance, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene anche chiarito che in tale caso il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal solo documento di trasporto (DDT), non essendo necessario anche il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 19). Tale ultima disposizione viene estesa anche con riferimento ai rifiuti prodotti nell’ambito della manutenzione di infrastrutture a rete di cui all’art. 230 del Codice dell’ambiente.
Definizioni: viene modificato l’art. 183 ed introdotte alcune nuove definizioni quali ad esempio:
Rifiuti da demolizione e costruzione (comma 1 lett. b quater): ossia i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
Riempimento (comma 1 lett. u bis): l’operazione di recupero di rifiuti non pericolosi “idonei” per il ripristino di aree escavate, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti;
Deposito temporaneo prima della raccolta: viene specificato che il deposito temporaneo avviene “prima della raccolta” ed introdotto il nuovo articolo 185 bis che ne definisce le condizioni ed i limiti, riproducendo di fatto quanto già in precedenza previsto dall’art. 183, comma 1 lett. bb). Tra le novità si segnala:
• il chiarimento che il deposito temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione;
• la previsione che il deposito dei rifiuti di demolizione e costruzione possa avvenire anche presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti;
Classificazione dei rifiuti: viene modificato l’art. 184 e in particolare viene previsto che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e la classificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente;
Sistema di tracciabilità dei rifiuti: viene modificato l’art. 188 bis e disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel registro elettronico, di cui all’art. 6 del dl 135/2018. Attraverso successivi decreti saranno definite le modalità di compilazione e tenuta della documentazione ambientale e fino alla loro entrata in vigore continuano ad applicarsi i decreti 145/1998 e 148/1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti. Viene, inoltre, chiarito che i soggetti non obbligati ad aderire al registro elettronico possono continuare a tenere la documentazione ambientale in formato cartaceo, anche dopo l’entrata in vigore dei decreti stessi;
Responsabilità estesa del produttore: viene interamente riscritto l’art. 178 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) demandando a successivi decreti la definizione di specifici regimi di responsabilità

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Allegati Dlgs 116 2020


 
 
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