Visto il DPCM del 10 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetti fino al 3 maggio 2020 ed in ragione della crisi di liquidità rappresentata dalle aziende italiane a causa dell’emergenza COVID-19,
non essendo stati definiti ad oggi da parte della Commissione Europea, interpellata in proposito, criteri univoci per l’applicazione di altre agevolazioni sui termini di pagamento dei diritti doganali, con
Determinazione prot.121878/RU del 20 aprile 2020, il Direttore Generale dell’Agenzia ha disposto di applicare “mutatis mutandis” i parametri previsti dall’art.18 del D.L.23/2020 in materia di versamento
IVA nazionale, all’agevolazione prevista dall’art. 92.3 del DL 18/2020 per i pagamenti in scadenza tra
la data del 23 aprile e la data del 8 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni.
Con tale disposizione è stata quindi estesa la platea degli operatori destinatari delle misure rispetto a quanto previsto con nota 98638/RU del 24.03.2020, nella quale sono elencati i codici ATECO la cui
titolarità consisteva nell’unico criterio utilizzabile per l’applicazione dell’agevolazione in questione.
In allegato la determinazione direttoriale e il modulo di istanza.
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