Da "Il sole 24 ore"
Gianluca Ravasini

Gianluca Ravasini

Area Energia,Trasporti e Logistica
Politiche di Sviluppo
Segreteria Sezione Energia, Sezione Trasporti e Logistica
Responsabile Sede Vasto e Val Di Sangro

Contatti
Telefono: 0873 366336 - 085 4325534 - 3355933523
Email: g.ravasini@confindustriaabruzzoma.it 

Riparte il percorso per progettare il futuro dei porti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara e Ortona in Abruzzo. È stato pubblicato il bando di gara europeo per la redazione del Piano regolatore di sistema portuale dopo che la prima gara era andata deserta per mancanza di offerte valide.

Il bando prevede la stesura del Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss), la redazione con l’aggiornamento dei piani regolatori portuali di ciascuno dei porti dell’Adsp e introduce il Documento di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (Deasp), un elemento richiesto dalla legge 84 del 1994 durante la fase di stesura del Piano regolatore.

Il bando, già disponibile sul sito www.porto.ancona.it, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana il 20 aprile. Il valore a base di gara del bando è di 2.589.899 euro, con un incremento di circa 330 mila euro rispetto alla precedente gara, previsto per la redazione del Deasp. Fra i requisiti di aggiudicazione dell’appalto, oltre al prezzo, c’è la comprovata esperienza nella progettazione tecnica di Piani regolatori portuali, le capacità di individuare e superare le eventuali criticità che potrebbero condizionare lo sviluppo dei porti.

La valutazione delle offerte, che dovranno arrivare entro le ore 13 del 26 giugno 2020, sarà effettuata il 29 giugno 2020 nella sede dell’Autorità di sistema portuale ad Ancona. La durata del contratto d’appalto, per il quale non è previsto il rinnovo, sarà di 390 giorni effettivi dalla firma.

Il Piano dovrà definire le linee guida per il futuro dei porti in un’ottica integrata di sistema, necessaria a rispondere alle opportunità di crescita in modo coordinato con il territorio e per assicurare, in ambito portuale, uno sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale. I servizi tecnici richiesti dal bando riguardano la pianificazione strategica e l’aggiornamento dei singoli Piani regolatori portuali, il rapporto ambientale di Vas-Valutazione ambientale strategica, il coordinamento tecnico-scientifico del Piano regolatore portuale di sistema (Prsp), con il necessario supporto tecnico per giungere all’approvazione finale, e l’aggiornamento del Documento di pianificazione energetico ambientale.

Il Documento di pianificazione strategica di sistema partirà da una “fotografia” dello stato attuale dei porti e delle loro caratteristiche produttive per definire le linee di sviluppo dei prossimi anni in un’ottica di medio-lungo periodo. Nella ricognizione dello stato attuale dei porti dell’Adsp del mare Adriatico centrale, saranno analizzati la dotazione infrastrutturale sia di carattere nazionale sia regionale, i livelli di servizio e accessibilità, la rete dei trasporti di riferimento, l’eventuale presenza di vincoli nelle aree limitrofe ai porti (archeologici, ambientali), il contesto territoriale, lo sviluppo urbano e il loro legame con i porti. Con il Documento saranno individuate le tendenze evolutive portuali, i punti di forza e di debolezza e le opportunità del contesto territoriale, e saranno definiti gli obiettivi di sviluppo dell’Autorità di sistema portuale e dei singoli porti. Sul percorso di progettazione, sarà portato avanti un confronto con le amministrazioni locali, gli stakeholder di riferimento, le imprese, le associazioni di categoria tra cui Confindustria, le organizzazioni sindacali.

Il Documento di pianificazione energetico ambientale del sistema portuale, che sarà aggiornato, definisce il quadro di riferimento al traffico marittimo e ai consumi energetici dell’Adsp attuali e futuri sulla base anche dell’incremento di nuove tecnologie e servizi, considerando anche le attività dei concessionari e degli operatori, che possano modificare gli stessi consumi.

Riprendiamo il lavoro per definire il più importante strumento di pianificazione strategica di tutto il sistema portuale – dice il presidente Rodolfo Giampieri -, un atto necessario e fondamentale per far sì che i porti lavorino in coordinamento fra di loro, con una strategia integrata di crescita che punti alla valorizzazione e all’amplificazione delle specializzazioni produttive degli scali. Per una serie di inefficienze complessive, abbiamo purtroppo perso più di un anno, tempo prezioso per tutto il sistema portuale e soprattutto per le imprese e i lavoratori. Ora ripartiamo con il percorso per arrivare alla stesura di questo documento, indispensabile per programmare i necessari investimenti infrastrutturali per i prossimi anni che consentano la crescita del lavoro delle imprese e la creazione di occupazione. Un atto che dovrà avere la sostenibilità ambientale come uno dei temi più importanti perché qualsiasi strategia moderna di sviluppo non può prescindere da questa impostazione”.

“Abbiamo definito un bando per ottenere un progetto che potremmo definire chiavi in mano – afferma il segretario generale Matteo Paroli -, che comprenda anche i necessari studi di approfondimento e specialistici preparatori alla redazione del Piano regolatore stesso, ad esempio l’analisi delle correnti idromarine per la realizzazione dei dragaggi. Abbiamo anche ritenuto opportuno inserire in questo bando l’aggiornamento del Documento di pianificazione energetico ambientale del sistema portuale per prevedere gli scenari di pianificazione energetica dell’Adsp in una logica di programmazione e di riduzione delle emissioni”.

L’Anas, con un comunicato del 17.04.2020 (pubblicato sul suo sito internet), ha reso noto che sulla base dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, i soggetti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020, possono avvalersi dell’estensione di validità fino al 15.06.2020.

La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto.
Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità.

I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione).

Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 tonnellate rilasciate prima del 1° dicembre 2019 potranno beneficiare dell’estensione di validità, presentando una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l’autorizzazione e che provvederà all’emissione di un documento integrativo.

Con decreto n.164 del 15 aprile 2020 (in allegato), la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha prorogato la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, per le giornate di Domenica 19, Sabato 25 e Domenica 26 aprile, Venerdì 1° e Domenica 3 maggio 2020.
È ancora valida, e lo sarà in attesa di nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

Circolare Ministero dell’Interno del 9 aprile 2020.

Informiamo che il Ministero dell’Interno, con circolare indicata allegata, ha fornito chiarimenti in merito alle specifiche attività di gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio al C.d.S. in relazione all’emergenza sanitaria nazionale e ai numerosi provvedimenti di natura normativa emessi dalle Autorità.

La Circolare precisa che sono in corso di analisi le progettualità di modifica del sistema SIPS Verbali, al fine di meglio recepire le varie azioni di interruzione o proroga stabilite.

Viene altresì specificato che è allo studio un’apposita evidenza informatica per la puntuale individuazione del corretto importo dovuto, evidenza per la quale si fa riserva di comunicazione delle modalità di formulazione e relativa data di avvio in produzione.

Circa la possibilità di pagamento scontato del 30% viene richiamata l’attenzione sul fatto che la data di inizio decorrenza del 17.03.2020 ammette automaticamente al beneficio tutti i pagamenti che, a detta data, facciano riferimento a verbali contestati o notificati fino ai 30 gg precedenti (e quindi a ritroso fino al 16.02.2020).

Inoltre, il termine di cessazione del beneficio, alla data attuale stabilito al 31.05.2020, deve intendersi come termine effettivo, trascorso il quale non sarà più possibile usufruire di detta agevolazione di pagamento (ad esempio, se il verbale viene notificato il 20.05.2020 il termine ultimo per il pagamento in forma ridotta del 30% è sempre quello del 31.05.2020).

Fonte: Anita

Informiamo che Confindustria nazionale, in collaborazione con ICC Italia Camera di Commercio Internazionale, ha elaborato un documento contenente n.8 Raccomandazioni per le imprese impossibilitate a far fronte agli impegni contrattuali a causa dell’emergenza COVID-19.

Le Raccomandazioni, che si riferiscono alle ipotesi in cui i contratti in corso di esecuzione abbiano o meno una clausola di forza maggiore, hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono né devono essere intese alla stregua di un parere legale.

Si suggerisce, pertanto, di sottoporre ogni singolo contratto ad un esame specifico.

Rimandiamo alla lettura del documento allegato e delle slides illustrative.

Con il DPCM del 10 aprile scorso, pubblicato sulla GU n. 97 dell’11 aprile scorso, si mantiene il dettato normativo del DL 25.03.2020, n. 19 e vengono prorogate le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

In particolare, il decreto riordina le misure previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo.

Con riferimento alle attività produttive, il nuovo DPCM - Art.2 Comma 10 11. 12 - conferma nelle attività che possono svolgere il loro “servizio” quelle relative al trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.

Resta confermata, altresì, la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.

Il provvedimento contiene una misura prioritaria per le attività produttive sospese: previa comunicazione al Prefetto, hanno la possibilità di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture. 

Ricordiamo che tale comunicazione è a carico delle aziende sospese e che, trattandosi di una comunicazione, non è necessario il riscontro positivo da parte della Prefettura.

Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.

Il MIT invece, di concerto con il Ministero della Salute e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. ff) del DPCM del 10 scorso, ha predisposto il decreto 12 aprile 2020, allegato.

Il provvedimento, allegato, è diretto a confermare, al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto, riduzioni, soppressioni o limitazioni dei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo anche specifici obblighi, agli utenti, equipaggi, vettori e armatori.

Specifici articoli sono dedicati al trasporto e ai servizi di trasporto da/per Regione Sicilia e da/per Regione Sardegna.

Otto gli appuntamenti, a partire dal 14 aprile, sui temi caldi delle strategie digitali, utili ora più che mai ad una ripresa nel medio periodo.

Un ciclo di webinar: dallo smart working alle opportunità offerte dal web per i commercianti, dall’e.commerce alla blockchain, da seguire rimanendo a casa.

Di seguito il link per visualizzare l'elenco dei corsi disponibili e le modalità d'iscrizione:

https://www.chpe.camcom.it/pagina317_formarsi-per-non-fermarsi.html

Covid-19: illustrate le misure previste dal progetto di legge n.106/2020 approvato, nella seduta del 1° aprile, dal Consiglio regionale.

Un corposo pacchetto di risorse pari a circa 100 milioni di euro che andranno a beneficio di nuclei familiari per l'acquisto di beni di prima necessità, del piccolo prestito, delle micro-piccole-medie e grandi imprese, dei Comuni, del sistema del credito, della ricerca e dell'innovazione.

Numerose le sospensioni previste. Tra queste, quella dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte, tasse e tributi speciali di competenza della Regione; dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate della Regione; dei canoni consortili industriali dovuti dalle imprese
ad Arap e Consorzio industriale Chieti Pescara; dei canoni da parte di tutti i Consorzi di bonifica.

Tali sospensioni sono finanziate con l’istituzione di un fondo rotativo per un totale di 25 milioni di euro.

In allegato una sintesi delle misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare Ministero dell’Interno n. 19440 del 29 marzo 2020.

Informiamo che il Ministero dell’Interno, con circolare allegata, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del personale dei Corpi delle polizie municipali, di svolgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all’art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020.

La circolare richiama il comma 9 dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge, che rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.

Considerato che gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, già collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, appare imprescindibile il loro coinvolgimento anche nel rispetto delle misure emergenziali adottate per il contenimento del Covid-19.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni sanzionate che la circolare precisa possa essere effettuato da tutto il personale titolare della qualifica di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque quello delle polizie locali.

Per il personale di queste ultime, presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un fondo per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di coloro che sono impegnati direttamente nel contenimento del fenomeno epidemiologico.

Rinviamo alla lettura della circolare.

Fonte: Anita

Circolare Ministero dell’Interno n. 2416 del 27 marzo 2020.

Informiamo le aziende associate che il Ministero dell’Interno, con circolare indicata allegata, ha fornito le prime disposizioni operative sull’applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali.

Il decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, all’art 4, ha previsto che tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, sono puniti con sanzioni amministrative.

A far data dal 26 marzo 2020, pertanto, non potranno più essere applicate le pene previste dall’art. 650 cp.

L’attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni verranno disciplinata dalle norme di cui alla L. 698/1981, salvo per quanto concerne il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che seguirà la regola dell’art. 202 CdS. In particolare, vengono fornite le seguenti indicazioni:

1. Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta
Quando la violazione delle misure di contenimento è commessa senza l’utilizzo di un veicolo la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Si applicano altresì le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall’art. 202, comma I, CDS se il pagamento é effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art. 108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, in tal caso, di euro 280,00.

2. Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli
Quando la violazione delle misure di contenimento è effettuata con l’utilizzo di veicoli, è prevista una maggiorazione della sanzione (aumentata fino a 1/3) che si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.
In ragione di tale disposizione, la sanzione pecuniaria prevista va da euro 533,33 a euro 4.000 e ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento e effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall’art. 202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata e, perciò, di euro 373,34.

3. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL
La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall’art. 13 della L 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l’ordinanzaingiunzione di pagamento), appartiene:

• al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL;
• al Presidente della Regione o a1 Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi del1’art. 3 del DL.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell’emergenza sanitaria, il procedimento d’irrogazione delle sanzioni e sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l’attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

4. Modalità di pagamento
Per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, valgono le stesse regole dell’art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell’agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è prevista, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, “Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell’interno”, PG6 “Altre entrate di carattere straordinario”, con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.

Quando il destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate su1 territorio da quegli enti.

I termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). II trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell’operatività dell’Ufficio o Comando da cui dipende 1’accertatore, potrà comunque pagare anche durante tale periodo.

Rinviamo alla lettura della circolare.

Fonte: Anita

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