Da "Il sole 24 ore"
Gianluca Ravasini

Gianluca Ravasini

Area Energia,Trasporti e Logistica
Politiche di Sviluppo
Segreteria Sezione Energia, Sezione Trasporti e Logistica
Responsabile Sede Vasto e Val Di Sangro

Contatti
Telefono: 0873 366336 - 085 4325534 - 3355933523
Email: g.ravasini@confindustriaabruzzoma.it 

Disposte anche misure organizzative che devono adottare vettori e armatori.

Sabato 28/3 i ministri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Speranza e Paola De Micheli, hanno firmato un'ordinanza – allegata - che precisa le misure a cui da sabato stesso deve essere sottoposto chiunque entri in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre e le misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'ordinanza stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale è tenuto all'atto dell'imbarco a consegnare al vettore una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all'autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L'autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

L'ordinanza dispone che i vettori e gli armatori acquisiscano e verifichino prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Inoltre sono tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Le disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

Infine l'ordinanza dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Alla luce dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19, il MIT ha rimodulato con il Decreto dirigenziale allegato, la prima fase di graduale attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà - DU - apportando pertanto modifiche al D.D. n.3 dell’11 febbraio 2020, che pure trasmettiamo in allegato.
In sostanza, il termine del 5 aprile 2020 indicato sul D.D. citato, viene spostato al 3 maggio 2020 e conseguentemente le procedure telematiche non saranno attuate dal 6 aprile bensì dal 4 maggio 2020.
Inoltre, nel caso di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, è stato disposto che le procedure stesse consentiranno esclusivamente l’emissione del DU a decorrere dal 1° giugno 2020.
Come noto, infatti, l’art.1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha demandato ad appositi decreti del MIT l’individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio - non oltre il 31 ottobre 2020 - delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell’automobilista.
Con decreto n. 3 dell’11 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento per i trasporti è stata invece individuata la prima fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
Rinviamo alla lettura del documento allegato.

Fonte: Anita

Si informa che, con circolare n. 88612 del 2020.03.251 , il Ministero dello Sviluppo Economico ha inteso formalizzare la capacità di azione delle Camere di Commercio per il rilascio di una dichiarazione tesa ad attestare lo stato di emergenza sanitaria a seguito di richiesta avanzata da parte delle imprese interessate.

Si tratta di una dichiarazione rilasciata alle imprese che dovessero avere necessità di rappresentare alle controparti estere impedimenti nell’esecuzione di obblighi contrattuali a causa dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del COVID19. Si segnala che la dichiarazione può essere rilasciata esclusivamente in lingua inglese.

Si comunica pertanto che le imprese interessate potranno avanzare richiesta per ottenere la dichiarazione camerale di che trattasi nella seguente modalità:


1. compilazione del modulo allegato2 in formato PDF editabile;
2. trasformazione del modulo pdf editabile compilato in file pdf/A; 3. sottoscrizione del file pdf/A da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente con dispositivo di firma digitale oppure con firma autografa e allegazione di documento di identità;
3. Invio del file pdf/A correttamente firmato a mezzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per qualsiasi chiarimento o eventuale approfondimento si invita ad inviare richiesta di contatto all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Con Decreto MIT allegato, la Ministra dei trasporti De Micheli ha disposto la sospensione del calendario dei divieti di circolazione 2020 (Decreto MIT n.578 del 12 dicembre 2019) per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton, nei giorni 29 marzo e 5 aprile 2020.

E’ stata inoltre riconfermata la sospensione del calendario divieti di circolazione per i veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale, sino a successivo provvedimento.

Il sistema confindustriale ha chiesto l’adozione di tale ulteriore provvedimento e ricordiamo che esso consentirà ai veicoli di poter uscire o rientrare dai confini nazionali a condizione che i Paesi confinanti adottino analoghe disposizioni e sia quindi possibile utilizzare tale opzione.

Ricordiamo che l’Austria, ad esempio, ha deciso nelle scorse settimane di sospendere in Tirolo il divieto di circolazione fino al fine settimana del 29 marzo 2020 compreso.

Informiamo le aziende associate che l’Agenzia delle dogane, con la determina allegata, ha indicato i soggetti beneficiari dell’agevolazione del rinvio di 30 giorni dei versamenti periodici e differiti dei diritti doganali, come stabilito dall’art. 92 del Decreto.

Sono rinviati i pagamenti in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 senza applicazione di interessi.

Per quanto concerne il settore dei trasporti e della logistica, il Ministero dei Trasporti ha individuato i codici ATECO dei soggetti agevolati, come indicato, nella determina.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio, sono tenuti a presentare una preventiva autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’appartenenza ad uno dei settori indicati nei codici ATECO. Per chi ha beneficiato del rinvio per la scadenza del 23 marzo scorso, può inviare l’autocertificazione a posteriori.

Rimandiamo alla lettura della Determinazione.

Fonte: Anita

Nota Agenzia delle Dogane n. 96399/RU del 23 marzo 2020 e n. 74668/RU del 12 marzo 2020

Informiamo che con nota n. 96399/RU del 23 marzo scorso, l’Agenzia delle Dogane ha informato che dal 1° aprile al 31 aprile 2020, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel 1°trimestre 2020 (periodo che va dal 1°gennaio al 31 marzo 2020), per tutti i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro III o superiore.

In virtù della emergenza nazionale dovuta all’epidemia Coronavirus, l’Agenzia chiarisce che, qualora non fosse possibile rispettare la scadenza di cui sopra, la domanda per il recupero delle accise potrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2020.

Per quanto attiene l’importo rimborsabile ricordiamo che sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Tornando alla dichiarazione, ricordiamo che a partire da questo trimestre scatta la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso (art. 8 del decreto legge 124/2019, convertito con legge 157/2019). Di conseguenza, l’Agenzia delle dogane ha introdotto importanti novità nel quadro A-1 del modello, anticipate con la nota n. 74668/RU, anch’essa allegata.

Pertanto:

I. Targa del veicolo
Bisogna riportare gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, non vanno più indicati i dati riferiti a semirimorchi e rimorchi.

II. Titolo di possesso
L’esercente dovrà indicare per singolo veicolo il titolo giustificativo del possesso contrassegnato come segue:
A) Proprietà;
B) Locazione con facoltà di compera (leasing);
C) Locazione senza conducente;
D) Usufrutto;
E) Acquisto con patto di riservato dominio;
F) Comodato senza conducente.

Per il trasporto merci, le forme di disponibilità giuridica del mezzo ammesse sono esclusivamente quelle previste dalle specifiche norme di settore richiamate dalla circolare n.4/D del 23.2.2016.

III. Chilometri percorsi
Nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento, ciò viene calcolato come differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre precedente.
Non bisogna più riportare il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, ma comunque l’esercente dovrà esibire tale dato in caso di richiesta da parte dell’ufficio delle Dogane.
Vanno indicati i chilometri effettivamente consumati nel periodo di possesso qualora non coincidano con il trimestre solare.
Nella colonna “LITRI CONSUMATI” l’esercente continua ad indicare i litri consumati da ciascun veicolo riforniti in quel periodo.

IV. Mezzi speciali
Nel quadro A è stata inserita una colonna “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione.
Per tali veicoli valgono distinte modalità di rilevazioni dei consumi e quindi devono essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale.
Il riconoscimento dell’impiego agevolato di cui al punto 4-bis della Tabella A sul gasolio consumato per l’azionamento delle speciali attrezzature poggia sulla constatazione che le stesse sono necessariamente complementari alla funzione di trasporto di merci che richiedono certe condizioni per essere movimentate.

I semirimorchi/rimorchi in tal modo attrezzati vengono così a costituire un complesso veicolare unitariamente considerato.

Nel caso di semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto.

Nella colonna “MEZZO SPECIALE” bisogna inserire uno di questi valori:
• 1, per ciascun veicolo con gruppo frigorifero dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi;
• 2, per ciascun veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o scarico della merce trasportata.

Nella colonna “ KM PERCORSI”, per i mezzi speciali, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contaore di cui è dotato l’impianto speciale dato dalla differenza tra le ore registrate dal contaore alla fine del periodo oggetto di oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre precedente.
Anche in questo caso se l’inizio e la fine del periodo di possesso non coincide con il trimestre, nella colonna bisogna indicare solo le ore di funzionamento nel periodo effettivo di possesso.

Se il mezzo speciale è sprovvisto del contaore, l’esercente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio delle dogane al fine di procedere all’adozione di un metodo di rilevazione fino al termine accordato con l’ufficio stesso entro il quale la ditta deve adempiere alla prescrizione.
Alla dichiarazione sono allegate, se non già presentate, le carte di circolazione dei mezzi speciali insieme agli eventuali attestati (ad es. certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti.

A completamento dei dati dichiarati trimestralmente, l’esercente attività trasporto merci tiene all’interno delle proprie contabilità aziendali un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, recante le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario:
a) targa;
b) capacità del serbatoio;
c) lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;

Nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente:
d) targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.

L’Ufficio delle dogane, nell’esercizio dei poteri di controllo, può prescrivere a fini di tutela dell’interesse fiscale ulteriori misure ritenute necessarie a fronte di peculiari circostanze di fatto riscontrate.

Ricordiamo, infine, che per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota in commento.

Rimandiamo alla lettura delle note in allegato.

Fonte: Anita

Il Ministro dell’interno, con circolare allegata, ha fornito prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme del DL Cura Italia, relative alla circolazione stradale.

Circolazione veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione

L’art.92, comma 4 del DL suddetto ha previsto la possibilità di circolare fino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a visita e prova – la visita deve essere in questo caso programmata entro il 31 luglio 2020 – già immatricolati che devono procedere ad aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non vale ovviamente per quelli non ancora immatricolati.

Riguardo alla revisione dei veicoli da sottoporre a revisione annuale o periodica, invece, occorre distinguere:
- per i veicoli con revisione scaduta alla data di entrata in vigore del DL richiamato o comunque fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione;
- per i veicoli da sottoporre a revisione dopo il 31 luglio 2020, resta valida la scadenza originaria e non beneficiano pertanto della proroga;
- per i veicoli con revisione scaduta ma la cui prenotazione di revisione cade dopo il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino alla data di avvenuta prenotazione, secondo le regole ordinarie.

Scadenza validità patente di guida

L’art.104 del DL ha prorogato la scadenza di validità fino al 31 agosto 2020. Tale proroga riguarda sia l’aspetto relativo all’equiparazione della patente agli altri documenti di riconoscimento e di identità, sia alla patente come titolo di guida.
La norma si applica tanto alle patenti di guida rilasciate in Italia che a quelle rilasciate da altri Stati membri a titolari aventi residenza in Italia.

Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza.

L’art.103, comma 2 del DL ha prorogato la validità degli stessi – aventi scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 - fino al 15 giugno 2020.

A titolo semplificativo ma non esaustivo, si citano i seguenti di interesse per il settore, aventi riflessi sulla circolazione stradale :
- autorizzazione per la circolazione di prova (art.98 Cds);
- autorizzazioni o licenze per il trasporto di merci o persone previste dal Cds o leggi speciali;
- autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- abilitazioni all’effettuazione di scorte tecniche (artt. 9 e 10 Cds);
- certificato abilitazione professionale KA e KB (art.116 Cds);
- patente di servizio (art.139 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autotreni/autoarticolati di massa non superiore a 20 t. ai conducenti che hanno compiuto 65 anni (art.115 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ai conducenti che abbiano compiuto 60 anni (art.115 Cds);
-estratti di carta di circolazione rilasciati da UMC in deroga al termine massimo di 60 gg. (art.92 Cds);
- la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi della Legge n.264/1991 in deroga al termine massimo di 30 gg. (art.92 Cds);
- fogli di via finalizzati a condurre veicoli ai transiti di confine (art.99 Cds).

Le proroghe di validità sopra richiamate non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei DL 23 febbraio 2020, DL 2 marzo 2020 e DL 8 marzo 2020, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi sono ricompresi i provvedimenti del MIT con i quali sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale:

- autorizzazioni per l’esercizio alla guida che abbiano scadenza tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 (art.122 Cds);
- permesso provvisorio di guida rilasciato ai titolari di patenti chiamati a sottoporsi a visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali quando le stesse non sono in grado di riunirsi a causa di COVID-19 (art.59 Legge 120/2010);
- carta di qualificazione del conducente CQC per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale CFP per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Pagamento in misura scontata di sanzioni pecuniarie previste dal CDS

In via eccezionale e transitoria, l’art.108 comma 2 del DL ha prevista la possibilità – nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 – di pagare le sanzioni del Cds con importato scontato del 30%, entro 30 gg dalla data di contestazione o notifica della violazione. Ciò significa che è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio 2020.

Ferma restando la facoltà di pagare le sanzioni con lo sconto del 30%, devono intendersi sospesi – dal 10 marzo al 3 aprile 2020 - i termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale. Fatta salva eventuale ulteriore proroga, dal 4 aprile 2020 non sarà più possibile pagare in forma scontata del 30%.
Nel caso di sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida, non è possibile beneficiare del pagamento scontato.

Proroga dei termini nel settore assicurativo

L’art.125 del DL che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per RCauto. L’impresa di assicurazione è tuttavia tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza, per un periodo di 30 gg.

La previsione si applica anche nel caso di polizza assicurativa annuale con pagamento di premio in rate semestrali o periodiche. Il pagamento effettuato anche oltre i 30 gg dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.

Su tutto il territorio nazionale – fino al 31 luglio 2020 – è consentita la circolazione di un veicolo con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 gg successivi alla scadenza.

La sanzione per il superamento della scadenza della polizza di 15 gg è pertanto inapplicabile e va intesa riferita al superamento dei 30 gg.

In fase di controllo su strada, ferma restando l’inapplicabilità delle sanzioni per circolazione senza visita e prova, revisione o patente scaduta, gli agenti accertatori dovranno informare gli utenti che è necessario provvedere nel più breve tempo possibile a regolarizzare i titoli, una volta che le condizioni di emergenza lo consentiranno, al fine di evitare di sovraccaricare i competenti uffici.

Rinviamo alla lettura del documento allegato.

Fonte: Anita

Il Ministro dell’interno, con circolare allegata, ha trattato il tema del rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche, nel periodo connesso all’emergenza COVID-19.

In considerazione della segnalazione formulata da Unioncamere circa il rallentamento delle procedure amministrative legate al rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche per le varie ipotesi (rilascio, rinnovo, smarrimento, sottrazione, deterioramento, scadenza) e tenuto conto dell’eccezionalità della situazione, il Ministero dell’interno ha disposto che non dovrà essere applicata alcuna sanzione nei confronti del conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art.35 del Regolamento UE n.165/2014 e che abbia con sé la ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo riportante una data successiva al 23 febbraio 2020.

Il sistema confindustriale aveva chiesto un intervento in tal senso, nell’ambito dei provvedimenti di proroga di scadenze che sono stati emanati per altri documenti da parte di altre Amministrazioni, ma che non poteva essere applicata nel caso specifico.

Fonte: Anita

Nota Ministero interni del 23 marzo 2020 - Parere MIT 18 marzo 2020.

Il Ministero dell’interno, con nota allegata, ha reso noto un parere del MIT sul calendario dei divieti di circolazione, relativamente al trasporto di rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, anch’esso allegato.

In particolare, viene chiarito che tale trasporto, eseguito con veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton su strade extraurbane nei giorni festivi per l’anno 2020, è esentato dal divieto di circolazione di cui al Decreto MIT 12 dicembre 2019, n.578.

Il parere del MIT precisa, infatti, che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali sanitari ed a maggior ragione quelli a rischio infettivo, rientra appieno nella fattispecie dell’art.7, comma 2, lettera g) del citato decreto ministeriale.

E’ necessario tuttavia che a bordo del veicolo vi sia la documentazione comprovante la necessità del trasporto.

Il Ministro dei Trasporti De Micheli, con Decreto MIT 10 marzo 2020 pubblicato su GU. N.77 del 23 marzo 2020 - allegato – ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2020 per le carte di qualificazione del conducente CQC ed i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR), aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Tale proroga era stata anticipata con la Circolare DGMOT del 19 marzo 2020 in attuazione della proroga introdotta dal DL n.18/2020 (Cura Italia) in materia di certificati, attestati, permessi, titoli e quant’altro.

Da rilevare che per quanto riguarda la patente di guida, in particolare, la scadenza è fissata al 31 agosto 2020 in quanto in Italia tale documento è valido anche ai fini della dimostrazione dell’identità dell’intestatario, mentre la patente CQC – intesa come titolo abilitativo alla guida di veicoli - è valida fino al 30 giugno 2020, come stabilito dal Decreto ministeriale in commento.

Giova ricordare che, in ogni caso, tale proroga vale limitatamente per il trasporto sul territorio nazionale.

Con Decreto MIT 11 marzo 2020, pure allegato, è stato invece prorogato al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida, tema anche questo trattato con la circolare n.8.123 del 20 marzo 2020.

Fonte: Anita

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