Da "Il sole 24 ore"
Gianluca Ravasini

Gianluca Ravasini

Area Energia,Trasporti e Logistica
Politiche di Sviluppo
Segreteria Sezione Energia, Sezione Trasporti e Logistica
Responsabile Sede Vasto e Val Di Sangro

Contatti
Telefono: 0873 366336 - 085 4325534 - 3355933523
Email: g.ravasini@confindustriaabruzzoma.it 

Il GSE ha pubblicato il nuovo comunicato stampa sulla gestione delle proroghe alla luce dell'emergenza COVID 19.

In allegato anche il documento con il quale si definisce l'elenco dei procedimenti amministrativi prorogati

La nuova stretta sugli spostamenti ha creato interrogativi nelle questure su come comportarsi ed il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha inviato nel pomeriggio del 26 marzo una circolare per meglio definire le motivazioni che possono consentire gli spostamenti, che in sintesi sono permessi per “comprovate esigenze lavorative”, per “esigenze di assoluta urgenza” e per “motivi di salute”.

Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza - oltre alle misure disposte dal governo nazionale - anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni.

Il modulo poi esplicita tutta una serie di situazioni di necessità per cui è consentito lo spostamento in modo da evitare interpretazioni diverse. E dunque tra gli stati di necessità sono compresi, ad esempio, il rientro dall'estero, le denunce di reati, gli obblighi di affidamento di minori, l'assistenza a congiunti o persone con disabilità.

Informiamo che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione allegata, ha fornito ulteriori precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito all’elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione 12/E del 18 marzo 2020.

L’Agenzia ha chiarito che l’elenco dei codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni. Per semplicità nella risoluzione sono riportati a titolo di esempio altri codici che rientrano nell’ambito di applicazione della sospensione.

Rimandiamo alla lettura della Risoluzione allegata.

Con circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020 - allegata - la Direzione generale MOT ha fornito indicazioni circa la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida, introdotta dal D.L. “Cura Italia” indicato in oggetto.

L’Art. 103 del D.L. citato stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
L’art.104, invece, prevede che la validità dei documenti di riconoscimento e identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020, mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Riportiamo di seguito, per ciascun tipo di documento, la situazione in essere riguardo detta proroga di validità.

- patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo tale documento anche un documento di riconoscimento (in Italia) esso ha una proroga di validità fino al 31 agosto 2020;
- carta qualificazione conducente-CQC e certificato formazione professionale ADR aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;
- certificati di abilitazione professionale, in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
- permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton ed a quelli che hanno compiuto 60 anni per guidare veicoli per trasporto persone

Trasmettiamo in allegato il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, condiviso tra la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli e le principali Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e maritino portuale) e costituisce un addendum del Protocollo Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.

Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori sopra richiamati, si segnalano quelli di interesse per le imprese di autotrasporto:

- la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.

Nello specifico nel settore dell’autotrasporto merci, è stabilito che:

• Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine.
• In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori.
• Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
• Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
• Le stesse regole si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo.
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi.
• Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

Informiamo che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito un vademecum per illustrare le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia.

Rimandiamo alla lettura del documento allegato.

Con Decreto n. 120 del 17.03.2020, i Ministri dei trasporti e della salute hanno emanato nuove disposizioni, in vigore sino al 25 marzo 2020, per le persone fisiche che entrano in Italia.

Tali disposizioni non si applicano al personale viaggiante – di qualunque nazionalità - appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia.

Il DM prevede che tutte le persone fisiche - anche se asintomatiche – che entrano in Italia con qualsiasi modalità di trasporto sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni dal loro ingresso.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono altresì obbligate a segnalare tale situazione all'Autorità Sanitaria con tempestività, tramite i numeri telefonici dedicati.

Quanto sopra prescritto non si applica a coloro che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore.

Ciò significa che il personale viaggiante - di qualunque nazionalità – appartenente ad imprese aventi sede legale non in Italia – è autorizzato ad operare senza obbligo di isolamento fiduciario purché renda una dichiarazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - con la quale comunica di essere in Italia per esigenze lavorative, e si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi, nelle more delle determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.

Rinviamo alla lettura dell’allegato.

Fonte: Anita

Fondamentale assicurare la regolarità dei flussi commerciali e l’approvvigionamento delle merci.

L’adozione di un’azione collettiva, coordinata e flessibile a livello comunitario per garantire la libera circolazione e la regolarità dei flussi di trasporto, il riconoscimento del principio della solidarietà e la necessità di un approccio coeso all’interno dell’Unione Europea. Solo un fronte comune e compatto può superare questa emergenza, queste le priorità condivise oggi nel corso del Consiglio europeo straordinario dei Trasporti a cui hanno preso parte tutti gli Stati membri.

A rappresentare il Governo Italiano, in videoconferenza, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che anche oggi ha portato all’attenzione dell’Europa le istanze del comparto e la necessità di garantire la libera circolazione delle merci e il lavoro in sicurezza degli operatori, per evitare il ripetersi di immagini inaccettabili come quelle dei giorni scorsi con file chilometriche di camion bloccati ai confini di paesi europei.

"Il mercato unico deve funzionare, è fondamentale che le merci circolino, in primis quelle essenziali, quali gli equipaggiamenti medici e le forniture agroalimentari. Non devono esservi discriminazioni per i camion e gli autisti che voglio ringraziare ancora per l’apporto fondamentale e il lavoro determinante per la tenuta economica e sociale del Paese” le parole del Ministro De Micheli. Accolta anche la richiesta dell’Italia di istituire una Task force comunitaria a guida della Commissione e con la partecipazione di tutti gli Stati membri, che avrà il compito di monitorare, segnalare e facilitare la risoluzione ove necessario di criticità e ostacoli.

L’adozione di misure forti a sostegno di tutto il settore trasporti con il riconoscimento di una maggiore flessibilità sia in termini di aiuti di stato, sia in termini di misure specifiche a beneficio dei singoli settori, quindi trasporto aereo, gomma, ferroviario e marittimo, le proposte avanzate dall’Italia che hanno trovato ampio consenso della Commissione.

Per l’autotrasporto in particolare prioritario agevolare chi muove le merci, con l’introduzione di misure favorevoli per autisti e aziende di trasporto, come ad esempio la deroga ad orari lavorativi rigidi per gli addetti ai lavori.

Anche nel settore marittimo, la raccomandazione rivolta in particolare ai paesi terzi, di agevolare i flussi e dotarsi di misure a sostegno del settore, come la proroga dei certificati dei marittimi e l’introduzione di corridoi privilegiati che favoriscano l’avvicendamento degli equipaggi e l’operatività delle flotte.

Nel settore aereo più che mai prioritario fornire segnali di rassicurazione alle compagnie, in particolare grazie ad intervento, già al vaglio del legislatore europeo, finalizzato a sospendere la normativa in materia di utilizzo degli slot, come pure l’adozione di misure aggiuntive a sostegno del settore senza compromettere in alcun modo i diritti dei viaggiatori.

Fonte: MIT

Informiamo le aziende associate che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione allegata, ha fornito i primi chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Per quanto riguarda la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo, si precisa, che è applicabile ai versamenti dovuti e sospesi a qualsiasi titolo a tutti i contribuenti.

Inoltre precisa che per quanto concerne la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e per l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, l’art. 61 ha previsto la sospensione per tutti i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, incluso il settore dell’autotrasporto.

Per semplicità nella risoluzione sono riportati i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate nel decreto.

Rimandiamo alla lettura della risoluzione in allegato

Informiamo che con DL n. 18 del 17 marzo 2020, allegato, il Governo ha emanato misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore il 17 marzo, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel testo in oggetto divise per argomenti di maggiore interesse per il settore dell’autotrasporto:

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA.
L’autotrasporto merci è stato riconosciuto tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, ed anche ad esso si applica la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si prevede il rimborso di ciò che è stato già versato.

Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Sono altresì sospesi anche per le imprese di autotrasporto gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.

Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto interministeriale MISE/MEF saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Art. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale
L’art. 92 comma 4 proroga fino al 31 ottobre 2020 la scadenza della revisione annuale per i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 (art.80 Cds). La proroga riguarda sia le revisioni scadute, sia quelle in scadenza.
ANITA Confindustria ha chiesto al MIT di adoperarsi affinché tale deroga sia riconosciuta dalla UE al fine di “coprire” anche il trasporto internazionale, così come necessario anche per gli altri documenti di derivazione UE o internazionale (CQC, patentino ADR).
Su tali aspetti, il MIT sta predisponendo una circolare esplicativa. Nel frattempo, possiamo anticipare che secondo assicurazioni ricevute, nonostante la riduzione di attività degli uffici della Motorizzazione, verrebbero assicurate le operazioni indifferibili di immatricolazione, revisione e collaudo dei veicoli che svolgono trasporti ritenuti di pubblica utilità o di veicoli destinati a svolgere servizi pubblici essenziali, vale a dire i veicoli adibiti al trasporto di farmaci, carburanti e lubrificanti, alimentari (ATP) e di viaggiatori in servizio di linea, nonché i mezzi della protezione civile, autoambulanze e altri mezzi di soccorso con targa civile.

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