Energia, Trasporti e Logistica, Sviluppo e Reti di Impresa, Segreteria Sezione Energia, Sezione Trasporti e Logistica, Responsabile Sede Vasto e Val Di Sangro
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Circolare Ministero dell’Interno del 9 aprile 2020.
Informiamo che il Ministero dell’Interno, con circolare indicata allegata, ha fornito chiarimenti in merito alle specifiche attività di gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio al C.d.S. in relazione all’emergenza sanitaria nazionale e ai numerosi provvedimenti di natura normativa emessi dalle Autorità.
La Circolare precisa che sono in corso di analisi le progettualità di modifica del sistema SIPS Verbali, al fine di meglio recepire le varie azioni di interruzione o proroga stabilite.
Viene altresì specificato che è allo studio un’apposita evidenza informatica per la puntuale individuazione del corretto importo dovuto, evidenza per la quale si fa riserva di comunicazione delle modalità di formulazione e relativa data di avvio in produzione.
Circa la possibilità di pagamento scontato del 30% viene richiamata l’attenzione sul fatto che la data di inizio decorrenza del 17.03.2020 ammette automaticamente al beneficio tutti i pagamenti che, a detta data, facciano riferimento a verbali contestati o notificati fino ai 30 gg precedenti (e quindi a ritroso fino al 16.02.2020).
Inoltre, il termine di cessazione del beneficio, alla data attuale stabilito al 31.05.2020, deve intendersi come termine effettivo, trascorso il quale non sarà più possibile usufruire di detta agevolazione di pagamento (ad esempio, se il verbale viene notificato il 20.05.2020 il termine ultimo per il pagamento in forma ridotta del 30% è sempre quello del 31.05.2020).
Fonte: Anita
Informiamo che Confindustria nazionale, in collaborazione con ICC Italia Camera di Commercio Internazionale, ha elaborato un documento contenente n.8 Raccomandazioni per le imprese impossibilitate a far fronte agli impegni contrattuali a causa dell’emergenza COVID-19.
Le Raccomandazioni, che si riferiscono alle ipotesi in cui i contratti in corso di esecuzione abbiano o meno una clausola di forza maggiore, hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono né devono essere intese alla stregua di un parere legale.
Si suggerisce, pertanto, di sottoporre ogni singolo contratto ad un esame specifico.
Rimandiamo alla lettura del documento allegato e delle slides illustrative.
Con il DPCM del 10 aprile scorso, pubblicato sulla GU n. 97 dell’11 aprile scorso, si mantiene il dettato normativo del DL 25.03.2020, n. 19 e vengono prorogate le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
In particolare, il decreto riordina le misure previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo.
Con riferimento alle attività produttive, il nuovo DPCM - Art.2 Comma 10 11. 12 - conferma nelle attività che possono svolgere il loro “servizio” quelle relative al trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.
Resta confermata, altresì, la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.
Il provvedimento contiene una misura prioritaria per le attività produttive sospese: previa comunicazione al Prefetto, hanno la possibilità di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture.
Ricordiamo che tale comunicazione è a carico delle aziende sospese e che, trattandosi di una comunicazione, non è necessario il riscontro positivo da parte della Prefettura.
Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.
Il MIT invece, di concerto con il Ministero della Salute e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. ff) del DPCM del 10 scorso, ha predisposto il decreto 12 aprile 2020, allegato.
Il provvedimento, allegato, è diretto a confermare, al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto, riduzioni, soppressioni o limitazioni dei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo anche specifici obblighi, agli utenti, equipaggi, vettori e armatori.
Specifici articoli sono dedicati al trasporto e ai servizi di trasporto da/per Regione Sicilia e da/per Regione Sardegna.
Otto gli appuntamenti, a partire dal 14 aprile, sui temi caldi delle strategie digitali, utili ora più che mai ad una ripresa nel medio periodo.
Un ciclo di webinar: dallo smart working alle opportunità offerte dal web per i commercianti, dall’e.commerce alla blockchain, da seguire rimanendo a casa.
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Covid-19: illustrate le misure previste dal progetto di legge n.106/2020 approvato, nella seduta del 1° aprile, dal Consiglio regionale.
Un corposo pacchetto di risorse pari a circa 100 milioni di euro che andranno a beneficio di nuclei familiari per l'acquisto di beni di prima necessità, del piccolo prestito, delle micro-piccole-medie e grandi imprese, dei Comuni, del sistema del credito, della ricerca e dell'innovazione.
Numerose le sospensioni previste. Tra queste, quella dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte, tasse e tributi speciali di competenza della Regione; dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate della Regione; dei canoni consortili industriali dovuti dalle imprese
ad Arap e Consorzio industriale Chieti Pescara; dei canoni da parte di tutti i Consorzi di bonifica.
Tali sospensioni sono finanziate con l’istituzione di un fondo rotativo per un totale di 25 milioni di euro.
In allegato una sintesi delle misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Circolare Ministero dell’Interno n. 19440 del 29 marzo 2020.
Informiamo che il Ministero dell’Interno, con circolare allegata, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del personale dei Corpi delle polizie municipali, di svolgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all’art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020.
La circolare richiama il comma 9 dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge, che rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.
Considerato che gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, già collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, appare imprescindibile il loro coinvolgimento anche nel rispetto delle misure emergenziali adottate per il contenimento del Covid-19.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni sanzionate che la circolare precisa possa essere effettuato da tutto il personale titolare della qualifica di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque quello delle polizie locali.
Per il personale di queste ultime, presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un fondo per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di coloro che sono impegnati direttamente nel contenimento del fenomeno epidemiologico.
Rinviamo alla lettura della circolare.
Fonte: Anita
Circolare Ministero dell’Interno n. 2416 del 27 marzo 2020.
Informiamo le aziende associate che il Ministero dell’Interno, con circolare indicata allegata, ha fornito le prime disposizioni operative sull’applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali.
Il decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, all’art 4, ha previsto che tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, sono puniti con sanzioni amministrative.
A far data dal 26 marzo 2020, pertanto, non potranno più essere applicate le pene previste dall’art. 650 cp.
L’attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni verranno disciplinata dalle norme di cui alla L. 698/1981, salvo per quanto concerne il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che seguirà la regola dell’art. 202 CdS. In particolare, vengono fornite le seguenti indicazioni:
1. Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta
Quando la violazione delle misure di contenimento è commessa senza l’utilizzo di un veicolo la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Si applicano altresì le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall’art. 202, comma I, CDS se il pagamento é effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art. 108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, in tal caso, di euro 280,00.
2. Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli
Quando la violazione delle misure di contenimento è effettuata con l’utilizzo di veicoli, è prevista una maggiorazione della sanzione (aumentata fino a 1/3) che si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.
In ragione di tale disposizione, la sanzione pecuniaria prevista va da euro 533,33 a euro 4.000 e ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento e effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall’art. 202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata e, perciò, di euro 373,34.
3. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL
La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall’art. 13 della L 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l’ordinanzaingiunzione di pagamento), appartiene:
• al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL;
• al Presidente della Regione o a1 Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi del1’art. 3 del DL.
Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.
In questa fase dell’emergenza sanitaria, il procedimento d’irrogazione delle sanzioni e sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).
Non è invece sospesa l’attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).
4. Modalità di pagamento
Per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, valgono le stesse regole dell’art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell’agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento.
Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è prevista, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, “Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell’interno”, PG6 “Altre entrate di carattere straordinario”, con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.
Quando il destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate su1 territorio da quegli enti.
I termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). II trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell’operatività dell’Ufficio o Comando da cui dipende 1’accertatore, potrà comunque pagare anche durante tale periodo.
Rinviamo alla lettura della circolare.
Fonte: Anita
Disposte anche misure organizzative che devono adottare vettori e armatori.
Sabato 28/3 i ministri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Speranza e Paola De Micheli, hanno firmato un'ordinanza – allegata - che precisa le misure a cui da sabato stesso deve essere sottoposto chiunque entri in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre e le misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'ordinanza stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale è tenuto all'atto dell'imbarco a consegnare al vettore una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all'autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.
Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L'autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
L'ordinanza dispone che i vettori e gli armatori acquisiscano e verifichino prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Inoltre sono tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
Le disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.
Infine l'ordinanza dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.
Alla luce dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19, il MIT ha rimodulato con il Decreto dirigenziale allegato, la prima fase di graduale attuazione delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà - DU - apportando pertanto modifiche al D.D. n.3 dell’11 febbraio 2020, che pure trasmettiamo in allegato.
In sostanza, il termine del 5 aprile 2020 indicato sul D.D. citato, viene spostato al 3 maggio 2020 e conseguentemente le procedure telematiche non saranno attuate dal 6 aprile bensì dal 4 maggio 2020.
Inoltre, nel caso di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, è stato disposto che le procedure stesse consentiranno esclusivamente l’emissione del DU a decorrere dal 1° giugno 2020.
Come noto, infatti, l’art.1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha demandato ad appositi decreti del MIT l’individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio - non oltre il 31 ottobre 2020 - delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell’automobilista.
Con decreto n. 3 dell’11 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento per i trasporti è stata invece individuata la prima fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017.
Rinviamo alla lettura del documento allegato.
Fonte: Anita
Si informa che, con circolare n. 88612 del 2020.03.251 , il Ministero dello Sviluppo Economico ha inteso formalizzare la capacità di azione delle Camere di Commercio per il rilascio di una dichiarazione tesa ad attestare lo stato di emergenza sanitaria a seguito di richiesta avanzata da parte delle imprese interessate.
Si tratta di una dichiarazione rilasciata alle imprese che dovessero avere necessità di rappresentare alle controparti estere impedimenti nell’esecuzione di obblighi contrattuali a causa dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del COVID19. Si segnala che la dichiarazione può essere rilasciata esclusivamente in lingua inglese.
Si comunica pertanto che le imprese interessate potranno avanzare richiesta per ottenere la dichiarazione camerale di che trattasi nella seguente modalità:
1. compilazione del modulo allegato2 in formato PDF editabile;
2. trasformazione del modulo pdf editabile compilato in file pdf/A; 3. sottoscrizione del file pdf/A da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente con dispositivo di firma digitale oppure con firma autografa e allegazione di documento di identità;
3. Invio del file pdf/A correttamente firmato a mezzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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