Da "Il sole 24 ore"
Ida Fagnani

Ida Fagnani

Accoglienza e Segreteria Generale sede Val Di Sangro
Segreteria Sindacale
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Telefono: 085 4325571 - 345 7921948
Email: i.fagnani@confindustriaabruzzoma.it 

A seguito dell'Accordo 26 novembre 2016 sono stati stabiliti termini e condizioni per la raccolta del contributo di 35,00 Euro che i sindacati Fim‑Cisl, Fiom‑Cgil e Uilm‑Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di "quota associativa straordinaria" a fronte dell'attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore (Allegato 1).

Su richiesta di Fim, Fiom e Uilm si dovrà procedere con le identiche modalità già utilizzate per i C.c.n.l. precedenti (20 gennaio 2008, 15 ottobre 2009 e 5 dicembre 2012) e, pertanto, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell'apposito modulo la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.

Ciò premesso, precisiamo che:

Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca, nel mese di marzo 2017, un avviso (Allegato n. 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim‑Cisl, Fiom‑Cgil e Uilm‑Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una "quota associativa straordinaria" di 35,00 Euro.

Riteniamo opportuno che l'avviso sia esposto non solo nell'albo delle comunicazioni aziendali, ma anche nei luoghi di maggior passaggio (quali i locali mensa, gli spogliatoi, gli uffici, ecc.) in modo da consentire un'idonea e tempestiva informazione.

Le Aziende devono distribuire, a tutti i lavoratori, con la busta paga corrisposta nel mese di aprile, l'apposito modulo (Allegato n. 3) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l'effettuazione della trattenuta di 35,00 Euro.

Per rifiutare l'effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 maggio p.v..

Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l'azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le Aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2017.

Sono in ogni caso esclusi dall'effettuazione della trattenuta di 35,00 euro i dipendenti:

  • iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il C.c.n.l.;
  • che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.

Considerata la modalità del silenzio/assenso adottata per l'acquisizione del consenso del lavoratore, sarà opportuno attendere il tempo necessario per eventuali rettifiche prima di procedere al versamento delle trattenute effettuate.

Le Aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a FIM‑FIOM‑UILM – contratti aziende private, presso BNL Roma via Bissolati, 2 codice IBAN IT68 G010 0503 2000 0000 0045 109.

Le Aziende, infine, sono tenute a dare "tempestiva comunicazione, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di Fim, Fiom e Uilm territoriali, del numero delle trattenute effettuate".

I funzionari dell'area Lavoro Sindacale sono a disposizione per eventuali maggiori informazioni.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS, con l'allegata circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, ha reso noto che la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%) e della indennità di disoccupazione NASpI è pari a quella dell'anno 2016.

Nello specifico, la menzionata circolare segnala che gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, per l'anno 2017, restano quindi fissati – rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84%) – nelle seguenti misure:

  1. € 971,71 – € 914,96;
  2. € 1.167,91 – € 1.099,70.

L'importo della retribuzione oltre la quale sono applicabili i massimali di cui alla lettera b) è pari a € 2.102,24.

L'Istituto ricorda che i massimali suindicati:

  • si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Al punto 5., la circolare in esame comunica, altresì, che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI resta fissata, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, ad € 1.195 per l'anno 2017.

L'importo massimo mensile della suddetta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della Legge n. 41/1986, è pari, per l'anno 2017, ad € 1.300.

Da ultimo, l'Istituto rammenta che l'art. 2, comma 71, della Legge 28 giugno 2012, n. 92:

  • ha abrogato, dal 1° gennaio 2017, gli articoli da 6 a 9 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinavano la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Di conseguenza, i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo con effettiva cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 31 dicembre 2016 non possono essere più collocati in mobilità ordinaria;

  • ha inoltre disposto l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, della Legge 19 luglio 1994 n. 451, da 9 a 19 della Legge 6 agosto 1975 n. 427, e 11, comma 2, della Legge 223/1991.

I funzionari dell'area Lavoro Sindacale sono a disposizione per eventuali maggiori informazioni.

Questionario da compilare e rinviare entro venerdì 31 marzo 2017.

Anche quest'anno Federmeccanica effettua la consueta indagine presso le aziende del settore metalmeccanico per reperire dati utili a delineare la situazione dell'industria metalmeccanica italiana con particolare attenzione all'andamento del mercato del lavoro.

Al fine di una maggiore rappresentatività dei dati e una migliore qualità dell'analisi è necessario avere a disposizione un adeguato numero di questionari.
Pertanto, invitiamo le Aziende metalmeccaniche associate a compilare e rinviare il questionario in allegato al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro venerdì 31 marzo 2017.

Il questionario predisposto da Federmeccanica quest'anno è composto da due fogli di lavoro: nel primo le informazioni richieste sono comuni all'indagine sul Lavoro del Sistema Confindustria, mentre le domande del secondo foglio riguardano tematiche rilevanti per il settore quali i livelli retributivi e le relazioni sindacali.
Per cui, le Aziende che risponderanno al questionario in allegato sono esonerate dalla compilazione del questionario del Centro Studi Confindustria. Sarà cura quindi di Federmeccanica far pervenire alla Confindustria i questionari compilati al fine dello svolgimento dell'analisi annuale sul Lavoro.

Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata per salvaguardare la privacy.

Resta inteso che le Aziende tenute alla compilazione di detto questionario sono quelle che applicano il CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto da Federmeccanica. Le Aziende che non applicano detto contratto sono invece tenute alla compilazione del questionario sul mercato del lavoro promosso dal Centro Studi di Confindustria nazionale.

Per maggiori informazioni: Ida Fagnani Tel. 0871 3595540 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Giovedì, 23 Febbraio 2017 15:08

Indagine Confindustria sul lavoro nel 2016

Questionario da compilare e rinviare entro venerdì 31 marzo 2017.

Anche quest'anno il Centro Studi Confindustria effettua la consueta indagine presso le Aziende associate al sistema confindustriale per reperire dati utili a delineare l'andamento del mercato del lavoro.

Al fine di una maggiore rappresentatività dei dati e una migliore qualità dell'analisi è necessario avere a disposizione un adeguato numero di questionari.

Pertanto, invitiamo tutte le Aziende associate a compilare e rinviare il questionario in allegato al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro venerdì 31 marzo 2017.

Le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanico sono esonerate dalla compilazione del presente questionario, ma sono invitate ad aderire all'indagine promossa da Federmeccanica. Sarà cura della Federazione di categoria girare i questionari compilati a Confindustria.

Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata per salvaguardare la privacy.

Per maggiori informazioni: Ida Fagnani Tel. 0871 3595540 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sull'argomento in oggetto, lo scorso 23 gennaio, è intervenuto il MLPS di concerto con l'ANPAL con l'emanazione della nota n. 454 nella quale fornisce chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151.

Presentazione del prospetto informativo

Si segnala che, ai sensi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, entro la fine del mese di gennaio, i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti costituenti base di computo hanno l'obbligo di inviare al servizio provinciale competente il prospetto informativo indicando la propria situazione occupazionale al 31 dicembre 2016.

Tale obbligo sorge esclusivamente in capo ai datori di lavoro che nel corso del 2016 abbiano avuto variazioni della situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di assunzione di personale rientrante nelle categorie protette o da incidere sul computo della quota di riserva.

La trasmissione del prospetto informativo deve avvenire tassativamente per via telematica, altre modalità di invio vengono considerate nulle.

In caso di mancata, tardiva o presentazione dell'informativa la legge prevede l'applicazione di sanzione amministrativa progressiva.

Obblighi assunzionali

In seguito alle modifiche apportate alla legge n. 68/1999 dal D.Lgs n. 151/2015, dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non hanno già una persona con disabilità nel proprio organico, dovranno assumere un lavoratore avente diritto al collocamento mirato, indipendentemente dal verificarsi di nuove assunzioni.
Essi, quindi, saranno tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione normativa (avvenuta il 1° gennaio 2017) secondo le modalità indicate nell'art. 7 della legge n. 68/1999 e nella nota del Ministero del lavoro del 17 febbraio 2016 n. 970.

Le richieste di avviamento presentate entro 60 giorni dal sorgere dell'obbligo possono essere nominative e precedute da una preselezione dei candidati iscritti nelle apposite liste. Decorso il termine, il datore di lavoro non avrà più diritto ad effettuare tale richiesta, ma è tenuto ad inviare una richiesta numerica e saranno gli uffici competenti ad avviare i lavoratori in base all'ordine di graduatoria e alla qualifica concordata con i datori di lavoro, sulla base dei profili professionali disponibili.

L'omessa richiesta di assunzione entro il termine dei 60 giorni comporta anche l'insorgere di una sanzione amministrativa di € 153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta scoperta la posizione, per cause imputabili al datore di lavoro, e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

Il datore di lavoro può avvalersi della procedura di diffida che riduce l'importo della sanzione ad un quarto di quello stabilito a fronte della presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione di un contratto di lavoro con una persona disabile.

In allegato la nota ministeriale n. 454 del 23 gennaio 2017. Maggiori dettagli sono disponibili all'indirizzo https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx

I funzionari dell'area Lavoro e Sindacale sono a disposizione per maggiori informazioni.

L'INPS, con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, fornisce le istruzioni per favorire l'adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale.

In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi:

  • all'associazione di ogni lavoratore con l'unità produttiva di riferimento;
  • i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina;
  • la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale;
  • le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.

In questo quadro l'istituto fornisce le indicazioni tecniche necessarie per operare l'adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.

In allegato la circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017.

I funzionari dell'area Lavoro Sindacale sono a disposizione per eventuali maggiori informazioni.

Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015, le aziende che, nel corso del 2016, hanno sottoscritto contratti di somministrazione hanno l'obbligo di effettuare, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato, una comunicazione annuale alle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le informazioni obbligatorie richieste sono le seguenti:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico e può essere effettuata tramite raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

Il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione periodica annuale è fissato dal Ministero del Lavoro al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

Siamo pertanto a segnalare che il termine per la comunicazione periodica, relativo all'anno 2016, è fissato al 31 gennaio 2017.

Ordinariamente, sono le Agenzie di Somministrazione che si attivano per fornire i dati all'azienda che, conseguentemente, provvede alla comunicazione.

Siamo inoltre a ricordarvi che, ai sensi l'art. 40, comma 2, del D.Lgs 81/2015, il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.250.

I funzionari dell'area Lavoro Sindacale sono a disposizione per eventuali maggiori informazioni.

L'INPS, con il messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, fornisce alcune precisazioni in merito alla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Pubblichiamo il messaggio INPS e il relativo allegato.

I funzionari dell'Area Lavoro Sindacale sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il 15 novembre 2016 l'INPS ha emanato la circolare n. 199 con la quale fornisce chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.lgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all'operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell'introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

In allegato rimettiamo la circolare di cui all'oggetto, nonché le precedenti circolari dell'Istituto richiamate nel testo.

I funzionari dell'Area Lavoro Sindacale sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

In seguito al rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Lavoratori del Settore Edilizia Industria ed affini della Provincia di Pescara – Integrativo al C.C.N.L. del 1° luglio 2014 –, avvenuto il 13 settembre scorso, pubblichiamo in allegato le tabelle retributive operai e impiegati Edili della Provincia di Pescara in vigore dal 1° settembre 2016.

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