Prorogato al 18 settembre c.a. il temine ultimo per i Piccoli emettitori per chiedere l'esclusione dal sistema Emission Trading System, strumento amministrativo utilizzato dall'Unione europea per controllare le emissioni di inquinanti e gas serra a livello internazionale, attraverso la quotazione monetaria delle emissioni stesse ed il commercio/scambio delle quote delle emissione tra le imprese.
Con riferimento e seguito alle nostre comunicazioni del 3 e 10 settembre c.m., segnaliamo che, con Delibera Comitato ETS 136/2019 (All1), è stato ulteriormente prorogato, dal 14 al 18 settembre 2019, il termine ultimo per la compilazione da parte dei gestori, dei modelli allegati alla delibera 119/2019 sui Piccoli Emettitori (PE) (A1 per i PE, A2 per i MPE, A2_1 per i gruppo < 300 ore/anno) sul portale www.ets.minambiente.it
A integrazione delle indicazioni riportate dalla delibera 119/2019 (All2), Confindustria ci ha inviato le seguenti indicazioni operative fornite dal Comitato ETS:
1) Nel caso di PE che hanno inserito in maniera errata nel modello NIMS (National Implementation Measures, Misure Nazionali di Attuazione ) la loro eleggibilità PE e hanno iniziato la procedura di correzione NIMs e successivo reinvio, non è necessario inviare anche il modello del verificatore;
2) Se non si riesce ad accedere ai modelli A1, A2, A2_1 tramite il portale www.ets.minambiente.it si può contattare la mail dell'assistenza del portale, o cliccando su "contatti" o scrivendo a info@registroets.it; se non si ottiene assistenza in tempo utile, si può procedere scaricando i modelli e inviarli all'indirizzo pec del Comitato ETS (cle-comitatoets@pec.minambiente.it) e, per conoscenza, all'indirizzo piccoliemettiori.esclusiets@mise.gov.it ;
3) Per quel che attiene il modello A2_1, tenere presente che:
a) l'allegato è compilabile da tutti i gestori autorizzati ETS (anche dai grandi impianti);
b) nella compilazione indicare, pur se non espressamente richieste, anche le ore di funzionamento effettivo nel 2016, 2017, 2018 distintamente per ciascuna unità di cui si chiede la esenzione da ETS;
c) non è necessario inviare attestato di verifica.
4) possono presentare domanda di adesione al regime PE anche gli impianti che non dispongono delle emissioni del triennio 2016 – 2018. In questo caso:
A. l'invio è da effettuare obbligatoriamente ai due indirizzi cle-comitatoets@pec.minambiente.it e piccoliemettiori.esclusiets@mise.gov.it .
B. É bene premettere alla domanda che, pur non avendo i tre anni di emissione richiesti, si ritiene di avere diritto all'accesso al regime PE essendo stati autorizzati prima del 30 giugno 2019.
Per ogni approfondimento, è possibile consultare la pagina web del Mise.
Si ricorda che la disciplina normativa presente nella Direttiva F-Gas sull'esclusione dei Piccoli Emettitori (impianti con un livello di emissioni inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalenti, escluse le emissioni di biomassa) e dei Piccolissimi Emettitori (impianti con un livello di emissioni inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalenti, escluse le emissioni di biomassa) dal sistema di scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra Emettitori (c.d. "opt out" o "SINAPE", Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori) ha trovato attuazione nel 2012 con l'approvazione da parte della Commissione UE dell'elenco italiano degli impianti "Piccoli emettitori; nel 2013 il Comitato Nazionale F-Gas ha emanato la delibera n 16, racante ""Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30".
Tale delibera prevede inoltre l'istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emettitori (RENAPE) in cui sono annotate, per ciascun impianto riconosciuto "Piccolo emettitore", le emissioni consentite e quelle effettive, oltre agli altri dati salienti dell'ìmpianto.
L'iscrizione nel RENAPE avviene d'ufficio, a cura del Comitato ETS