Si ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 Sez. Quarta – Titolo IV del CCNL Metalmeccanici, così come modificato dall'Accordo di rinnovo del 26.11.2016, dal 01 giugno 2018 le Aziende che applicano tale contratto sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 150 euro. Tale importo dovrà essere utilizzato entro il 31 maggio 2019.
Il valore suindicato - che non può essere monetizzato - si aggiunge all'eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall'azienda tramite, ad esempio, un Regolamento interno.
Per comprendere la gamma di beni e servizi che le Aziende possono erogare ai loro dipendenti, si allega la scheda esemplificativa che si trova in calce all'art. 17 del CCNL.
Ai fini dell'applicazione della disciplina contrattuale si rammenta, altresì, che è previsto un confronto con la RSU, ove esistente, ovvero si consiglia un incontro con gli stessi lavoratori, finalizzato ad individuare la gamma di beni e/o servizi da mettere a disposizione dei dipendenti, la più confacente alle loro reali esigenze e finalizzata, quindi, a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare.
Inoltre, è prevista la possibilità per i lavoratori di scegliere di destinare l'importo di 150,00 euro al Fondo COMETA o al Fondo mètaSalute (per il quale si rinvia all'informativa pubblicata il 09.05.2018 sul nostro sito) secondo le regole e le modalità previste dai medesimi Fondi.
L'Area Sindacale Lavoro rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.