Da "Il sole 24 ore"
Giovedì, 13 Febbraio 2020 11:02

Rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica per le annualità 2010/2011 - aggiornamenti

Scritto da

Informiamo le aziende associate che la normativa italiana che prevedeva l’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica è stata ritenuta incompatibile dalla direttiva Europea 2008/118/CE, pertanto l’addizionale provinciale delle accise pagata prima della sua abolizione, non era dovuta ed è stata versata “indebitamente”.

Al termine di un contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane durato 7 anni, la Corte di Cassazione (Cass. nn. 27101/2019; 27099/2019 e 29980/2019):

1. ha confermato quanto sopra, ovverosia il fatto che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia non doveva essere applicata, perché in contrasto con la normativa europea;
2. ha precisato che il rimborso dell’imposta può essere richiesta all’Agenzia delle Dogane (cioè allo Stato) solo dal fornitore di energia, soggetto tenuto in via tributaria al pagamento di tale imposta; l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Dogane non può, invece, essere proposta dall’impresa utente finale (salvo casi straordinari : v. dopo n.4);
3. ha astrattamente riconosciuto la possibilità che l’impresa finale chieda, in sede civile, al proprio fornitore (e dunque non allo Stato) la restituzione dell’addizionale all’accise sull’energia elettrica che è stata pagata negli anni 2010 e 2011, ma che, appunto, non era dovuta;
4. ha precisato che solo in determinati casi straordinari (ad esempio in caso di sopravvenuto fallimento del fornitore) l’impresa utente finale potrebbe chiedere il rimborso in sede tributaria direttamente all’Agenzia delle Dogane (lo Stato).

La questione così riassunta, resta allo stato molto complessa e articolata e presenta ancora diversi aspetti critici ed è stata portata da Confindustria nazionale all’attenzione del MISE e dell’Agenzia delle Dogane.

Quello che è certo è che, per poter poi intraprendere eventuali azioni di richiesta di restituzione/rimborso dell’imposta pagata negli anni 2010 e 2011, occorre, intanto, bloccare il termine della prescrizione/decadenza dell’azione:
• per quanto riguarda l’azione di ripetizione civile dell’impresa finale nei confronti del proprio fornitore (v. ad esempio, sopra caso n. 3), il termine (di prescrizione) è decennale (cioè, ad esempio, nel 2020 si prescrivono, via via, i possibili rimborsi di quanto pagato nel 2010 ecc.).
• per quanto riguarda la richiesta di rimborso (tributaria) direttamente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane (v. ad esempio, sopra caso n. 4 ) la questione è meno chiara, dovendosi fare riferimento alla normativa tributaria che prevede un termine di decadenza di due anni (decorrente dal pagamento delle imposte non dovute o da quando il diritto può essere esercitato).

In ogni caso, è quindi necessario predisporre e inviare, a seconda dei casi, una diffida-messa in mora/istanza di rimborso nei confronti del fornitore di energia elettrica di quel periodo o dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane di competenza, contenente la richiesta di restituzione dell’importo pagato in quel periodo per le addizionali non dovute.
La richiesta deve essere adeguatamente formulata e documentata.

Per poter procedere in tal senso, occorre intanto:
• raccogliere la documentazione (fatture) relativa all’addizionale pagata nel periodo 2010-2011, per effettuare il calcolo dell’importo esatto da chiedere in restituzione;
• reperire i documenti che attestano i pagamenti delle addizionali che devono essere rimborsate (ad es. contabile di pagamento fatture se pagate al fornitore, la licenza di officina di acquisto, gli F24 pagati se soggetto obbligato ecc.);
• ogni altra documentazione utile che sarà di volta in volta indicata.

Se, come prevedibile, alla richiesta di restituzione/rimborso non dovesse seguire alcun pagamento “spontaneo” da parte del fornitore (o, a seconda dei casi, da parte dell’Agenzia delle Dogane), si dovrebbe a quel punto valutare l’opportunità di intraprendere un’azione legale in sede civile o tributaria (con il necessario patrocinio di un avvocato competente).

p.s. in allegato un fac-simile di lettera da inviare ai fornitori per interrompere il termine della prescrizione.

Restiamo comunque a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Ultima modifica il Giovedì, 13 Febbraio 2020 12:41
Gianluca Ravasini

Area Energia,Trasporti e Logistica
Politiche di Sviluppo
Segreteria Sezione Energia, Sezione Trasporti e Logistica
Responsabile Sede Vasto e Val Di Sangro

Contatti
Telefono: 0873 366336 - 085 4325534 - 3355933523
Email: g.ravasini@confindustriaabruzzoma.it 

Seguici attraverso i nostri canali social

   Icon TwitterBlu    Icon InstagramBlu    Icon TwitterBlu   Icon YouTubeBlu   Icon LinkedinBlu   Icon RSSBlu

logotipo

CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO DELLE PROVINCE DI CHIETI PESCARA E TERAMO

SEDE LEGALE E PRINCIPALE
65128 Pescara (PE)
Via Raiale, 110/bis
Tel: 085 432551
email: info@confindustriaabruzzoma.it
PEC: confindustriaabruzzoma@pec.it

SEDE OPERATIVA
64100 Frazione Sant'Atto - Teramo
Zona Industriale Servizi, Via Isidoro e Lepido Facii, snc
Tel: 0861 232417

Codice Fiscale: 80000150690


 

Disclaimer
Privacy
Uso dei cookies

Website Security Test

 

Entra nel tuo account