STATUTO NUOVA CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA
Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita l'Associazione degli Industriali delle Province di Chieti e di Pescara, denominata in forma abbreviata "CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA”, libera associazione fra imprese produttrici di beni e/o di servizi, ente non commerciale senza fini di lucro.
L’Associazione aderisce a Confindustria e ne adotta logo e gli altri segni distintivi, abbinandoli alla propria denominazione, assumendo, cosi, il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza, come definito dallo Statuto di Confindustria ed acquisendo i conseguenti diritti e doveri, per se stessa e per i propri associati.
L’Associazione fa’ proprio il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi come parte integrante del presente Statuto e ad essi si ispira per le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti vincolando anche le aziende associate alla loro rigorosa osservanza.
Essa ha sede principale in Pescara, delegazioni / sedi di rappresentanza a Chieti, Vasto, Mozzagrogna e Penne. Con delibera del Consiglio Generale, può istituire o cessare proprie delegazioni / sedi di rappresentanza.
Art. 2
SCOPI
L'Associazione è apartitica, indipendente, volontaria, senza fini di lucro ed è a durata indeterminata e si propone di perseguire gli scopi che favoriscono il progresso delle aziende, promuovendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra esse.
Nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni del Sistema Confederale, delle Associazioni Nazionali di Categoria ed in collaborazione con le stesse, l’Associazione garantisce la rappresentanza e la tutela degli interessi delle aziende associate, la promozione di valori di cui le stesse sono portatrici, nonché l’erogazione di servizi fruibili singolarmente dalle aziende o dalle categorie rappresentate; inoltre si fa carico di attivare rapporti prevalentemente con le istituzioni a livello delle province di competenza, comunale e con tutti i pubblici poteri operanti nel territorio di riferimento.
Essa concorre a promuovere con tutte le istituzioni e con le altre organizzazioni forme di collaborazione per perseguire in comune le più vaste finalità di sviluppo e progresso.
L’Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del Sistema Confederale, persegue i seguenti scopi:
a) promuovere, nella società e presso l’impresa, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità, in logica di sviluppo dell’economia;
b) esercitare la rappresentanza delle imprese associate nell’ambito delle province di competenza nei confronti delle istituzioni, delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali, culturali e dell’informazione, nonché delle altre componenti del Sistema Confederale;
c) tutelare gli interessi economici, finanziari, fiscali, ambientali e sindacali delle imprese associate, anche attraverso la stipula di contratti di lavoro e, più in generale, di accordi di interesse nelle province di competenza, collaborando, altresì, alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
d) designare e nominare, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto e dal Codice Etico Confederale, propri rappresentanti in tutte le sedi di
rappresentanza, interna ed esterna al Sistema Confederale, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività, l’identità ed i valori del sistema impresa;
e) stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori, favorendo la soluzione di eventuali controversie tra le singole imprese associate e tra le diverse componenti interne;
f) elaborare e perseguire, nel rispetto del proprio ruolo in seno al Sistema Confederale, politiche di sviluppo industriale per il progresso socioeconomico delle imprese e del territorio, promuovendo inoltre le infrastrutture materiali ed immateriali che determinano lo sviluppo locale;
g) promuovere le proprie politiche di sviluppo industriale, favorendo l’informazione sulle tematiche che direttamente o indirettamente interessano il
mondo imprenditoriale ed industriale, la diffusione della cultura d’impresa e la responsabilità sociale come strumenti di progresso;
h) raccogliere, elaborare e diffondere dati ed informazioni sul mondo dell’imprenditoria e dell’industria, promuovendo o collaborando alla pubblicazione di periodici, riviste e monografie.
Nell’ambito di tali scopi e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema e secondo quanto previsto dal proprio Catalogo delle Prestazioni, approvato dal Consiglio di Presidenza, sulla base dello schema tipo confederale, l’Associazione e inoltre impegnata a:
• svolgere azioni ed interventi, sia sistematici che all’occorrenza, di rappresentanza e di sensibilizzazione presso i vari organi istituzionali, in base agli interessi delle imprese associate;
• fornire informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate, in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e
specifici servizi;
• promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, azioni per il trasferimento tecnologico e per l’innovazione, specie in favore delle piccole
imprese;
• promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, la formazione professionale, in tutte le sue formule ed accezioni, anche attraverso l’utilizzo
di risorse finanziarie pubbliche e private;
• promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, la costituzione di reti, alleanze e servizi per il collocamento delle aziende nel mercato
globale;
• promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, azioni per la promozione del credito e della finanza aziendale;
• promuovere o partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative in favore delle imprese associate;
• promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, seminari, convegni e dibattiti su tutte le tematiche, generali e settoriali, di
interesse delle imprese;
• coordinare la propria attività con le altre componenti del Sistema, ricercando ogni opportuna sinergia, al fine di ottimizzare l’efficienza e
l’efficacia delle prestazioni e dei servizi e di contenerne i costi complessivi;
• svolgere ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
L’Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi, sottoscrivendo o detenendo quote di Società , consorzi ed enti vari. L’Associazione, unitamente alle altre Associazioni delle province di L’Aquila e Teramo, e parte costituente della Federazione Regionale degli Industriali d’Abruzzo, o Confindustria regionale.
Art. 3
IMPRESE ASSOCIATE - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA
Possono aderire all’Associazione come soci effettivi:
a) le imprese, con sede legale nel territorio di riferimento, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque sul territorio stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie quali, a titolo di esempio non esaustivo, filiali, depositi, strutture periferiche, rappresentanze o che comunque svolgano attività produttive o di servizi, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento Confederale.
b) le imprese, sempre con sede legale nelle province di competenza, o con le specifiche sopra indicate, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.
c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione. L’impresa associata, in base al tipo di attività esercitata, è inserita al momento dell’iscrizione nella Sezione di categoria in cui l’Associazione e articolata. Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio di Presidenza, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata, quali, a titolo di esempio non esaustivo Reti d’impresa e Poli d’innovazione, enti a partecipazione pubblica.
I soci aggregati sono titolari di diritti e doveri diversi dai soci effettivi, con modalità definita di volta in volta in sede di accordo sulla base delle indicazioni della Consiglio di Presidenza; il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
I Soci Aggregati partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme attraverso il loro Presidente Pro-Tempore o suo delegato. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Tenuto conto dell'assetto organizzativo preesistente o delle peculiarità del settore rappresentato, possono aderire all’Associazione categorie associate collettivamente.
I rapporti fra l’Associazione ed i soci collettivi sono regolati da conformi delibere dei rispettivi organi sociali competenti, che per l’Associazione è il Consiglio di Presidenza.
Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
Le imprese associate sono rappresentate, in seno all’Associazione, da uno dei seguenti soggetti: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato.
Art. 4
AMMISSIONE E DURATA
La domanda di ammissione come Associata deve essere diretta al Presidente dell’Associazione, compilata su modulo appositamente predisposto e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda e dovrà contenere:
• la ragione sociale dell’azienda, il codice fiscale e la partita IVA;
• la sede legale e l’ubicazione dell’attività dell’azienda, indirizzo PEC, recapiti telefonici, fax ed e-mail per le comunicazioni associative ;
• l’attività esercitata;
• il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
• il numero dei dipendenti (operai, impiegati e dirigenti);
• il nome del titolare o del legale rappresentante;
• il nome della persona fisica al quale potranno essere conferite cariche sociali dell’associazione oltre al titolare o al legale rappresentante;
• esplicita dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi contenuti nello statuto dell’Associazione, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi;
• esplicita dichiarazione ai sensi delle leggi sulla privacy al momento vigenti;
• la documentazione richiesta per il conteggio del contributo associativo nel rispetto della delibera contributiva vigente.
Sulla domanda delibera il Consiglio di Presidenza dell’Associazione previo parere del Presidente della Sezione di categoria, ove esista, e comunque previa verifica della piena affidabilità dell’imprenditore sotto il profilo legale e morale e della piena rispondenza dello stesso alle disposizioni del Codice etico confederale. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.
La decisione di ammissione o meno a socio dell’Associazione e comunicata all’impresa richiedente.
In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l’impresa può richiedere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera un riesame della domanda da parte dei Probiviri che decideranno, in modo definitivo ed inappellabile, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorre dall’anno sociale di iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di un contributo ordinario annuale –da versare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Generale –e di eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea.
Per il primo anno di iscrizione l’azienda e tenuta al pagamento del contributo associativo annuo in ragione dei mesi di iscrizione, a partire dalla data di
presentazione della domanda. L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Pescara nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso. L’adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata o PEC almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare in corso. Il cambio di ragione sociale o titolarità d’impresa non estingue il rapporto associativo, che si trasmette direttamente in capo alla nuova ragione sociale. I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre associazioni aventi finalità similari, non aderenti a Confindustria, senza il benestare del Consiglio di Presidenza.
Art. 5
DIRITTI DEI SOCI
I soci effettivi, al corrente col versamento dei contributi sociali, hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni e Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati e limitato all’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale e degli organi delle Sezioni e Gruppi.
Ciascun socio ha inoltre diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale; i soci effettivi possono altresì utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
Nel dettaglio, in conformità a quanto sopra esposto e con i limiti espressi, l’impresa associata può:
a) intervenire alle Assemblee, con facoltà di discussione e di voto, direttamente o a mezzo di delega conferita ad altra impresa associata;
b) formulare proposte agli Organi dell’Associazione o della Sezione di appartenenza;
c) ricevere tutte le informazioni, comunicazioni e pubblicazioni sociali, nonché richiedere all’Associazione notizie, pareri e consulenze, in tutte le questioni di competenza dell’Associazione;
d) avvalersi delle prestazioni e dei servizi che discendono dall’appartenenza dell’impresa all’Associazione ed al Sistema Confederale;
Art. 6
OBBLIGHI DEI SOCI
La qualità di azienda associata obbliga la stessa al rispetto delle norme del presente statuto, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi, nonché ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell’Associazione.
In particolare l’Associata deve:
• rispettare i contratti collettivi di lavoro e gli impegni di carattere collettivo sottoscritti dall’Associazione, dal Sistema Confederale o da altri Enti;
• corrispondere il contributo associativo annuo nei termini, nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Generale dell’Associazione e delle altre componenti del sistema; l’Azienda associata che non avrà pagato il contributo associativo annuale nel rispetto delle relative delibere del Consiglio Generale entro tre mesi dalla data di scadenza, sarà considerata inadempiente alle norme statutarie e l’Associazione provvederà all’incasso del dovuto ponendo a carico dell’inadempiente le spese sostenute nonché gli interessi.
• fornire all’Associazione tutti gli elementi, le notizie ed i dati che siano da essa richiesti nell’ambito delle proprie attribuzioni, ed in particolare le notizie
necessarie all’aggiornamento dell’Elenco delle Aziende. Per le aziende associate i cui rappresentanti hanno incarichi nel Sistema Confederale (locale, regionale e nazionale) è fatto obbligo del completo inquadramento sulla base delle disposizioni emanate in tema da Confindustria. L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie aziende associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
Per i Soci Aggregati/Ordinari di Territorio/Soci Collettivi non trova applicazione l’obbligo di rispettare i contratti collettivi confederali, ma sono liberi di scegliere quello di competenza.
Art. 7
SANZIONI
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
• censura comunicata per iscritto e motivata;
• sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
• sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
• sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
• espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio di Presidenza e comunicate mezzo raccomandata, fax, PEC od email. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo delle sanzioni comminate.
Art. 8
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata o PEC che deve pervenire all’Associazione almeno entro il 30 settembre dell’anno solare in corso;
b) per venir meno dei requisiti in base ai quali e avvenuta l’ammissione;
c) per espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice Etico confederale;
d) per cessazione dell'attività esercitata o per fallimento della impresa.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, salvo il trasferimento a causa di morte o cessione di impresa, e non soggetti a rivalutazione e in ogni caso non restituibili. Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell’impresa con l’Associazione, hanno assunto eventuali incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità di cariche associative all’interno dell’Associazione e del Sistema Confederale, perdono automaticamente la titolarità a ricoprirle.
L’Azienda, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento deicontributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
• nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
• nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un anno;
• nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, sino alla scadenza dell’anno solare di riferimento.
Art. 9
SEZIONI DI CATEGORIA
Le Sezioni di categoria perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite, in modo che in ciascuna di esse si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle imprese che le formano. La costituzione delle Sezioni di categoria avviene su richiesta delle imprese interessate, di norma almeno in numero di 15, con delibera del Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale , udito il parere delle imprese interessate, ha pure facoltà di unire Sezioni già costituite, oppure di approvarne la suddivisione, in conformità alle necessita organizzative, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. Le imprese esercenti attività per le quali non sia presente una specifica Sezione merceologica, saranno riunite in una Sezione residuale.
È prerogativa del Consiglio Generale ratificare eventuali regolamenti di Gruppi e Sezioni che siano emanazione del Sistema Confederale. Per la specificità delle problematiche del settore, fatte salve eventuali successive unificazioni, sono costituite le Sezioni Costruttori Edili alle quale aderiscono le imprese esercenti attività edili nella Provincia di Chieti e di Pescara. Alle Sezioni, che assumono il nome di Ance Chieti e Ance Pescara, e riconosciuta la completa autonomia patrimoniale.
I patrimoni di Ance Chieti e Ance Pescara, con ciò intendendosi tutti i beni mobili, immobili, le partecipazioni e qualsiasi altro bene in testa alle stesse Ance, sono separati da quelli dell’Associazione e non si confondono ne partecipano al fondo comune.
Specifici regolamenti, approvati dall’Assemblea e dal Consiglio Generale, disciplinano i poteri autonomi decisionali, finanziari, patrimoniali ed operativi,
nonché ogni altro profilo funzionale ed organizzativo, nell’ambito degli accordi intervenuti tra CONFINDUSTRIA ed ANCE nazionale. Le Associazioni dei Costruttori di Chieti e di Pescara possono concordare con Confindustria Chieti Pescara l’erogazione di servizi aggiuntivi per i quali stipula un apposito accordo. In tale accordo vengono definiti le prestazioni richieste, la durata e l’erogazione di contributi aggiuntivi da versare all’Associazione. Le imprese inquadrate nelle Sezioni ANCE Chieti ed ANCE Pescara sono iscritte direttamente a Confindustria Chieti Pescara.
Art. 10
ORGANI DELLE SEZIONI
Ogni Sezione di categoria ha i seguenti organi:
a) l'Assemblea di Sezione;
b) il Consiglio di Sezione, salvo deroghe disposte dal Consiglio Generale;
c) il Presidente e il Vice Presidente della Sezione.
Per le convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché per la validità delle loro deliberazioni, valgono le norme stabilite dal Regolamento Sezioni Unificate. Per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per il funzionamento degli Organi.
L'Assemblea ha il compito di:
a) indirizzare l'attività della Sezione;
b) discutere ed approvare gli argomenti posti all'ordine del giorno;
c) deliberare su tutte le materie che riguardano gli interessi delle Aziende aderenti alla Sezione; di tali delibere il Presidente della Sezione o Gruppo si renderà portavoce presso i competenti organi della Associazione;
d) eleggere ogni triennio il Presidente;
e) eleggere ogni triennio il Consiglio di Sezione o Gruppo secondo quanto previsto dal Regolamento delle Sezioni Unificate.
Il Consiglio di Sezione provvede a:
a) coadiuvare il Presidente della Sezione o Gruppo nella trattazione e nella risoluzione dei problemi che interessano la Sezione o Gruppo;
b) esprimere il punto di vista della categoria su progetti e iniziative dell’Associazione e avanzare alla Presidenza proposte per nuove iniziative
c) eleggere, in concomitanza dell'elezione del Presidente, ogni triennio tra i componenti del Consiglio un Vice Presidente espressione della Territoriale che non esprime il Presidente;
d) proporre al Consiglio di Presidenza dell'Associazione i componenti di Comitati, Commissioni, Consigli di Organismi o Enti la cui attività sia di precipuo interesse per la Sezione o Gruppo;
e) nominare il rappresentante o i rappresentanti della Sezione o Gruppo in seno al Comitato per la Piccola Industria.
Le funzioni del Consiglio, qualora non costituito, vengono esercitate dal Presidente e dal Vice Presidente eletto dall’Assemblea.
Il Presidente che rappresenta la Sezione o Gruppo:
a) convoca e presiede l'Assemblea;
b) attua le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
c) attua le deliberazioni adottate dal Consiglio di Sezione o Gruppo, di cui fa parte, e che presiede;
d) dura in carica tre anni e non può essere rieletto prima che sia trascorso un periodo equivalente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. I Presidenti e Vice Presidenti di Sezioni e Gruppi sono componenti di diritto del Consiglio Generale dell’Associazione. Fatto salvo il comma precedente, la rappresentatività all’interno del Consiglio Generale per ciascuna Sezione e Gruppo verrà determinata dal Regolamento Sezioni Unificate. (oppure da apposito Regolamento)
Art. 11
COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA
In seno all’Associazione è costituito il Comitato Piccola Industria, che rappresenta le Aziende rispondenti alle caratteristiche fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di Piccole e Medie Imprese. Il Comitato è composto:
• da due rappresentanti di ciascuna Sezione di Categoria nominati dal Consiglio di Sezione, possibilmente con congrua rappresentanza delle aree provinciali
• Un Presidente individuato tra i componenti del Comitato stesso;
• Un Vice Presidente individuato tra i componenti del Comitato stesso e che sia espressione dell’area provinciale che non esprime il Presidente.
Il Presidente del Comitato Piccola Industria e di diritto Vice Presidente dell’Associazione. Il Presidente ed il Vice del Comitato partecipano ai lavori del Consiglio Generale. Per la struttura, gli organi ed il funzionamento del Comitato Piccola Industria valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento delle Sezioni Unificate.
Articolo 12
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
In seno all’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori con modalità indicate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale
dell’Associazione ed in ottemperanza ai regolamenti di emanazione del Sistema Confederale. Il Gruppo ha lo scopo di:
• rafforzare nei giovani imprenditori lo spirito associativo;
• stimolare in essi la consapevolezza della loro funzione etico - sociale;
• promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria;
Il Gruppo promuove le iniziative di sua competenza d'intesa con il Presidente dell’Associazione. Il Gruppo elegge un Presidente ed un Vice Presidente che sia espressione dell’area provinciale che non esprime il Presidente. Il Presidente della Gruppo Giovani e di diritto Vice Presidente dell’Associazione. Il Presidente ed il Vice del Gruppo partecipano ai lavori del Consiglio Generale. Per la struttura, gli organi ed il funzionamento del Gruppo Giovani valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento delle Sezioni Unificate.
Per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente Statuto, fatti salvi eventuali regolamenti che siano emanazione del Sistema Confederale.
Art. 13
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione esplica la sua attività a mezzo dei seguenti organi:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Generale
c) il Consiglio di Presidenza
d) il Presidente
e) il Collegio dei Revisori contabili
f) i Probiviri
Art. 14
ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea dei Soci e composta dai legali rappresentanti delle imprese associate o dai rappresentanti designati in via permanente presso l’Associazione, o anche da persone da questi munite di specifico mandato scritto a rappresentare l'impresa in Assemblea. In ogni caso il portatore di tale mandato non può rappresentare più di una impresa associata. L’Assemblea e convocata in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione almeno
una volta all’anno ed inoltre in modo straordinario ogni qualvolta venga deliberato dalla Giunta oppure su richiesta, con motivata istanza scritta, di almeno un decimo delle associate che rappresentino almeno un decimo del totale dei voti attribuiti nell’assemblea precedente la richiesta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
La convocazione è fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo quale: raccomandata, PEC, fax almeno dieci giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, essa può essere convocata con PEC, e-mail, telegramma, raccomandata o fax spediti almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. È facoltà del Presidente dell’Associazione invitare a presenziare all’Assemblea ordinaria Autorità e Personalità della vita economica e sociale del Paese.
L'Assemblea e valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo del totale dei voti spettanti alle imprese associate. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed e valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Associazione, che funge da Segretario.
Art. 15
VOTO DEGLI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA
I Soci Aggregati partecipano all’Assemblea con l’attribuzione di un solo voto e senza voti aggiuntivi. Ogni socio partecipante all'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto all'art.6, ha diritto ad 1 voto.
Quelle in regola con i contributi associativi, hanno diritto ad un numero di voti aggiuntivi al voto di cui sopra in proporzione ai contributi annui versati, nelle misure seguenti:
• Contributo minimo - 1 voto;
• fino ad euro 1.000,00 - 2 voti;
• da euro 1.000,01 ad euro 10.000,00 - 1 voto ulteriore ogni euro 1.000,00 o frazione;
• oltre euro 10.000,00 - voto ulteriore ogni euro 1.500,00 o frazione.
I voti spettanti in Assemblea vengono calcolati in base ai contributi versati all’Associazione per l’anno solare precedente. Fermo restando che le deliberazioni riguardanti persone sono prese a votazione segreta, le altre deliberazioni sono assunte mediante votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Nei casi di voto segreto l’Assemblea nomina tre scrutatori su proposta del Presidente.
Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà avere più di due deleghe. Fermo restando il limite di due deleghe per ogni socio presente in Assemblea, e tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell’ambito dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, non tenendosi conto delle astensioni, delle schede bianche né dei voti nulli; esse vincolano tutte le associate anche se assenti o dissenzienti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
L’Assemblea Generale in sede straordinaria viene convocata secondo le stesse norme che regolano la convocazione di quella ordinaria. Il contenuto delle deliberazioni dell’Assemblea Generale sarà pubblicato per almeno 30 giorni sul portale Associativo e sull’albo degli atti contenuti in apposita bacheca.
Con tale pubblicazione le deliberazioni medesime si intendono legalmente notificate.
Art. 16
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
• determinare le direttive generali e le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;
• approvare il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;
• deliberare su ogni oggetto proposto nell’ordine del giorno di convocazione;
• eleggere il Presidente dell’Associazione, in base alla proposta del Consiglio Generale. Qualora l’Assemblea non approvasse la proposta, l’intera procedura di designazione deve essere ripetuta per procedere, sollecitamente, alla convocazione di una nuova Assemblea ad hoc, entro tre mesi dalla data dell’Assemblea stessa;
• eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario, espressione della provincia che non esprime il Presidente;
• eleggere, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti oltre a quelli di diritto e al Vice Presidente Vicario
• eleggere i componenti del Consiglio Generale, per la parte di competenza;
• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti;
• eleggere i Probiviri;
• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.
• ratificare le delibere del Consiglio Generale riguardanti le misure e le modalità contributive.
• approvare lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l’articolazione per aree di attività.
Art. 17
CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE
Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:
• il Presidente dell’Associazione;
• il Vice Presidente Vicario;
• i Vice Presidenti;
• il Past-President che ha ricoperto l’ultimo mandato di Presidenza, purché ancora soci;
• i componenti del Consiglio di Presidenza che non facciano già parte ad altro titolo del Consiglio Generale;
• i Presidenti e Vice Presidenti di Gruppi e Sezioni Unificate;
• gli ulteriori rappresentanti delle Sezioni secondo quanto stabilito dal Regolamento Sezioni Unificate;
• i Presidenti di Ance Chieti e Ance Pescara;
• fino a tre membri di nomina del Presidente, scelti in base a profili oggettivi o soggettivi di notevole rilievo imprenditoriale;
• i componenti eletti dall’Assemblea dell’Associazione in numero non superiore a dieci, con una equa rappresentanza provinciale. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.
• fino a 5 componenti nominati dal Consiglio di Presidenza in rappresentanza delle Grandi Imprese Associate, che non siano già rappresentate ad altro titolo nel Consiglio Generale;
• i Presidenti dei Soci Aggregati aderenti con almeno 50 soci iscritti, in regola con gli obblighi associativi, fatte salve le clausole in deroga concordate tra le parti. E’ facoltà del Presidente invitare ai lavori del Consiglio Generale i rappresentanti dei Soci Ordinari di Territorio o altri Soci meritori, senza diritto di voto. I componenti eletti dall’Assemblea che per tre volte consecutive saranno stati assenti non giustificati alle riunioni del Consiglio Generale decadranno automaticamente dalla carica. Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, e, ove costituito, i componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, senza diritto di voto.
Art. 18
CONSIGLIO GENERALE - RIUNIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti. La convocazione e fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione potrà essere ridotto a tre giorni, con telegramma, raccomandata, fax o PEC. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Consiglio Generale e presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in sua assenza, altro componente designato dal Consiglio Generale stesso. Ciascun membro ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Per le votazioni concernenti persone si procede ordinariamente a scrutinio segreto. Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
Art. 19
CONSIGLIO GENERALE – ATTRIBUZIONI
Spetta al Consiglio Generale:
-determinare in conformità alle direttive generali stabilite dall’Assemblea, le linee di politica associativa per il conseguimento dei fini statutari;
-nominare la Commissione di designazione;
-proporre all’Assemblea il Presidente;
- eleggere fino a sei componenti del Consiglio di Presidenza in aggiunta ai componenti di diritto; provvedere alla loro sostituzione mediante elezioni ad hoc, qualora, per qualsiasi motivo essi non vorranno o non potranno più ricoprire la carica; in tal caso il mandato dei nuovi eletti scadrà con lo scadere del mandato di Presidenza.
-approvare il programma di Presidenza proposto dal Presidente, rilasciando a questi ogni delega per la gestione dello stesso;
- approvare la Delibera Contributiva e le modalità di riscossione;
- deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione (come ad esempio l’acquisto e l’alienazione d’immobili; la partecipazione dell’Associazione a Società , Consorzi ed Enti vari, l’acquisto e
l’alienazione di azioni o quote, la concessione di garanzie nell’ambito degli scopi statutari);
- approvare il bilancio preventivo su proposta del Presidente;
- redigere il bilancio consuntivo e la nota integrativa per la successiva approvazione dell’Assemblea;
- adottare le sanzioni;
- deliberare sui ricorsi avverso le decisioni del Consiglio di Presidenza relative alle richieste di ammissione;
- decidere in merito ai ricorsi contro le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza; salvo per le materie che siano di competenza dei Probiviri;
- su proposta del Consiglio di Presidenza, determinare norme e criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni/Gruppi, decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate, approvandone gli eventuali regolamenti; deliberare l’unificazione di Sezioni già costituite o approvarne la suddivisione in conformità alle necessità organizzative;
- formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- deliberare l’istituzione di uffici o delegazioni dell’Associazione in luoghi diversi dalla sede sociale;
- esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione.
Art. 20
CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Presidenza è composto da:
• il Presidente dell’Associazione che lo presiede;
• il Vice Presidente Vicario;
• due Vice Presidenti elettivi e i Vice Presidenti di diritto;
• il Past-President che ha ricoperto l’ultimo mandato di Presidenza, purché ancora socio;
• sei componenti eletti dal Consiglio Generale nel suo interno con ragionevole rappresentanza provinciale. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo.
• un componente individuato dal Presidente tra i tre presenti in Consiglio Generale eventualmente nominati dallo stesso.
I componenti eletti dal Consiglio Generale che per tre volte consecutive saranno stati assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio di Presidenza, decadranno automaticamente dalla carica e il Consiglio Generale provvederà con elezioni ad hoc alla loro sostituzione.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, per qualsiasi motivo, durante il quadriennio in carica essi sono sostituiti dal Consiglio Generale. I componenti cosi eletti rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio.
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità prevedibilmente ogni trimestre. La convocazione può essere richiesta per iscritto da un quinto dei suoi componenti, che dovranno anche indicare gli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione e fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare. I componenti, con lo stesso anticipo, devono essere messi a conoscenza della documentazione circa gli argomenti da trattare. Il Consiglio di Presidenza e validamente costituito quando sia presente almeno la meta più uno dei componenti in carica.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta ordinariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Associazione, che funge da Segretario.
Art. 21
CONSIGLIO DI PRESIDENZA - ATTRIBUZIONI
Spetta al Consiglio di Presidenza:
• stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e deliberare sul Programma di Presidenza proposto dal Presidente, oltre che su ogni altro piano per l’azione a medio e lungo termine;
• dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
• provvedere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, sovrintendendo in particolare alla esazione delle quote associative;
• nominare il Direttore Generale dell’Associazione;
• deliberare, sentito il Direttore Generale, in ordine all’organico dell’Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico, al catalogo ed alla regolamentazione dei servizi dell’Associazione, nonché assunzioni e risoluzioni del rapporto di lavoro;
• assegnare eventuali incarichi di consulenza, determinandone il compenso;
• deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
• deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
• autorizzare, preventivamente o a ratifica, deroghe alle regole contributive ordinarie, a scopo promozionale e per incentivare l'adesione di nuovi associati;
• esaminare e decidere di iniziare azioni giudiziarie e di resistere in giudizio nonché in particolare, di promuovere procedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti dei soci morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi associativi, anche dopo la cessazione del rapporto associativo;
• nominare fino a 5 componenti del Consiglio Generale in rappresentanza delle Grandi Imprese Associate, che non siano già rappresentate ad altro titolo nel Consiglio Generale;
• nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
• eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione; il Presidente, per motivi di urgenza, può operare con i poteri del Consiglio, riferendo al Consiglio nella prima seduta successiva;
• sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea;
• esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve pero riferire nella sua prima riunione;
• esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
Art. 22
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale, tra i rappresentanti di tutte le imprese associate, secondo la procedura di cui all’art.32.
Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione di un'Assemblea ordinaria e non può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
In particolare, il Presidente:
a) ha i più ampi poteri di firma per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione; nell'ambito di questi ha facoltà di aprire e gestire in piena autonomia e per gli obiettivi statutari ogni tipo di rapporto creditizio e bancario.
b) stipula, all'occorrenza con l'intervento dei Presidenti delle Sezioni interessate, i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie di industria, salvo quanto di competenza delle Ance provinciali;
c) può partecipare alle riunioni delle Sezioni ed esercita la vigilanza sull’attività delle Sezioni di categoria;
d) convoca, previo interpello del Consiglio Generale, l’Assemblea dei soci e le presiede;
e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
f) propone all’Assemblea, scegliendoli tra i soci, le nomine del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti;
g) predispone, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, il Programma di Presidenza da proporre al Consiglio Generale; coordina e indirizza la gestione delle attività, inclusi progetti e iniziative strategiche;
h) conferisce ai Vice Presidenti incarichi, deleghe o mandati a rappresentarlo secondo opportunità;
i) nomina fino a tre componenti del Consiglio Generale del quale sono membri di diritto;
l) vigila sul funzionamento dei servizi dell’Associazione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore dell’Associazione;
m) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, sottoponendo poi le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio di Presidenza nella sua prima prossima riunione;
n) provvede e supervisiona l’esecuzione delle delibere della Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
o) propone al Consiglio di Presidenza, che ne decide a norma dell’art.28, i provvedimenti relativi alla costituzione, alla gestione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale;
p) esercita una funzione di controllo del rispetto delle scadenze previste dal presente Statuto, segnalandole agli organi interessati e adottando, ove necessario, nell'ambito dei poteri sostitutivi, i relativi provvedimenti.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla in generale l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. In caso di assenza o di impedimento il Presidente e sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Art. 23
I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti di diritto sono:
1. il Presidente del Comitato Piccola Industria;
2. il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
3. il Presidente della Sezione Costruttori Edili – ANCE.
Un Vice Presidente Vicario è nominato dall’Assemblea, espressione della provincia che non esprime il Presidente, individuato tra i componenti del Consiglio Generale; egli ha la funzione di coadiuvare l’azione del Presidente in particolare per quanto indicato dall’ar.29 lettera a). Ulteriori due Vice Presidenti elettivi sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Presidente che li individua nell’ambito dei componenti del Consiglio Generale stesso.
I Vice Presidenti elettivi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. I Vice Presidenti tutti coadiuvano il Presidente nell’espletamento delle proprie funzioni. Ad essi possono essere delegati dal Presidente specifici compiti rientranti nelle proprie competenze.
Nel caso vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
Articolo 24
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea ordinaria in anno diverso da quello dell’elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. Ciascun socio può votare per non più di tre candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti effettivi scelgono nel loro ambito un Presidente. I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria in anno diverso da quello dell’elezione del Presidente e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Art. 25
PROBIVIRI
L’Assemblea in anno diverso da quello dell’elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, da cinque a sette Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell’ambito della lista. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro e incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l’irricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, determinata annualmente dal Collegio. L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio e scelto tra i Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di competenza che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si e costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine e prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo e inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione e di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall’art.7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
Gli atti deliberativi degli organi associativi devono essere impugnati entro quindici giorni dalla pubblicazione su apposito albo degli atti deliberativi.
Art. 26
COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE
Al fine di esperire in via riservata, in occasione dell’elezione del Presidente dell’Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una commissione di designazione composta da tre componenti, scelti dal Consiglio Generale fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.
La Commissione cessa il suo mandato dopo l’elezione del Presidente. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di Designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
Alla Commissione di Designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni con la base associativa.
La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 20 per cento dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Generale, mediante votazione ordinariamente a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Art. 27
ORGANI ASSOCIATIVI: MODALITA’ DI VOTAZIONE E CONVOCAZIONE
Le modalità di votazione degli organi associativi collegiali - a voto segreto, per alzata di mano, per appello nominale - sono stabilite dai rispettivi presidenti.
Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede in ogni caso mediante votazione segreta, sulla base delle candidature liberamente espresse dai componenti dell’organo competente alla elezione e richieste ai componenti di tale organo con congruo anticipo rispetto alla elezione stessa. Per l’elezione degli Organi Collegiali, o comunque di cariche plurime, ciascun elettore può votare solo per un numero di candidati non superiore a 2/3 dei seggi da ricoprire; in caso di parità di voti tra più candidati risulterà eletto il più anziano d’età.
Nello stesso organo non può essere eletto più di un rappresentante della stessa azienda.
La richiesta di convocazione può essere presentata dal 25 per cento dei componenti gli organi collegiali. La stessa percentuale può altresì richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno.
Art. 28
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
La carica di Presidente non e cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile e incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 24 e 25 del presente Statuto.
Ogni azienda associata può esercitare l’elettorato passivo, e quindi concorrere a cariche elettive, tramite un solo rappresentante, il quale potrà ricoprire le cariche tra loro compatibili, salvo quanto previsto agli art.7 e 8 dello Statuto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche associative è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Per l’incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere confederali. Qualora non previsto diversamente dal presente Statuto, con l'avviso di convocazione, i componenti degli organi chiamati a procedure elettive sono invitati a proporre le candidature alle cariche in questione.
La rappresentanza all’interno del sistema confederale e verso Enti ed Istituzioni locali e nazionali, fino a quando le due Province resteranno amministrativamente separate, verrà garantita singolarmente per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara da rappresentanti delle rispettive province, nominati o designati in conformità al presente Statuto.
Art. 29
DIREZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Alla direzione degli uffici dell’Associazione e preposto un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Presidenza.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere degli organi sociali e nell'organizzazione; provvede alla direzione degli uffici e dei servizi dell’Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente. Il Direttore cura e supervisiona la gestione amministrativa, collabora con il residente ed il Vice Presidente Vicario al raggiungimento degli obiettivi di bilancio, nonché alla predisposizione dello stesso e controfirma con il Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento.
Egli propone al Presidente e al Consiglio di Presidenza l’articolazione della struttura organizzativa dell’Associazione, le caratteristiche dell’organico, le funzioni e le mansioni di ciascun dipendente, il relativo trattamento economico e normativo.
Il Direttore Generale propone al Consiglio di Presidenza i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti. Il personale dell’Associazione dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Direttore.
Il Direttore Generale può intervenire con parere consultivo alle riunioni di tutti gli Organi, Collegi e Commissioni previsti dal presente Statuto (esclusi i Probiviri), la segreteria dei quali e tenuta dal Direttore Generale medesimo o da funzionari a ciò delegati.
Il Direttore Generale sottoscrive, di norma, gli atti relativi all’erogazione dei servizi, alla gestione tecnica ed organizzativa dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli Organi Associativi. Egli sottoscrive altresì ogni atto delegato dal Presidente.
Art. 30
FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione e costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e)dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Si considerano escluse dal Fondo Comune e dal Patrimonio dell’Associazione le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome delle Ance provinciali e dal loro patrimonio, cui e riconosciuta autonomia conformemente alla normativa nazionale del Sistema vigente.
Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dall’art.9 in materia di patrimoni separati.
Art. 31
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili e alla Nota Integrativa. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 32
MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno un quinto dei voti validi assembleari.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate e consentito il diritto di recesso, da notificare tramite PEC o lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 33
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o PEC, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori , ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Art. 34
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, troveranno attuazione i principi generali di diritto, gli art. 36 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge e, in quanto applicabili, le norme contenute nello statuto, nel codice etico e nei regolamenti confederali.
Disposizioni transitorie
1. Dalla data delle Assemblee di Confindustria Chieti e di Confindustria Pescara che approveranno la fusione in CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA la rappresentanza verso l’esterno e per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sarà gestita congiuntamente dai Presidenti delle Territoriali di Chieti e Pescara, ivi compresa la procedura relativa al rinnovo delle cariche associative;
2. Il Consiglio di Presidenza di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA sarà composto fino all’Assemblea elettiva dai componenti i Consigli Direttivi già in carica al momento dell’atto di fusione rispettivamente nelle Territoriali di Chieti e di Pescara;
3. Fino al termine del mandato del primo Presidente di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA, sono componenti di diritto del Consiglio di Presidenza i Presidenti uscenti di CONFINDUSTRIA CHIETI e di CONFINDUSTRIA PESCARA, purché ancora Soci, nonché i presidenti in carica di ANCE Chieti ed ANCE Pescara.
4. Il Consiglio Generale di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA sarà composto fino all’Assemblea elettiva dai componenti del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni di categoria Unificate già in carica, la cui durata resta confermata in un triennio dalla data di elezione degli organi sezionali. La rappresentatività all’interno del Consiglio Generale per ciascuna Sezione e Gruppo verrà determinata dal Regolamento Sezioni Unificate.
5. Per Sezioni di Categoria come citate nel nuovo Statuto, si intendono le Sezioni Unificate così come già costituite nell’ambito del progetto Aggrega di CONFINDUSTRIA CHIETI e di CONFINDUSTRIA PESCARA.
6. Il Vice Presidente Vicario di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA sarà di espressione della Provinciale che non esprime il Presidente;
7. La rappresentanza in seno a Confindustria Abruzzo verrà esercitata a livello provinciale, pertanto il Presidente ed il Vice Presidente Vicario rappresenteranno le province di Chieti e Pescara negli organi statutari, oltre quelli che spettano di diritto alle singole province;
8. Resta inteso che la rappresentanza all’interno del sistema confederale e verso Enti ed Istituzioni locali e nazionali, fino a quando le due Province resteranno amministrativamente separate, verrà garantita singolarmente per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara da rappresentanti delle rispettive province.
9. CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA adotterà come validi tutti i contratti e gli accordi in vigore già stipulati tra le singole Territoriali e le Sezioni di Categoria, salvo facoltà attribuita agli organi statutari competenti.
10. Probiviri e Revisori verranno eletti da apposita Assemblea nell’anno 2016, per garantire l’elezione in anno diverso da quello di elezione del Presidente. Fino ad allora restano in carica probiviri e revisori sia di CONFINDUSTRIA CHIETI che di CONFINDUSTRIA PESCARA, per competenza territoriale, là dove possibile.
11. Delibera contributiva annuale: tutti i soci sono tenuti al rispetto della delibera contribuita approvata annualmente dall’Assemblea Generale. La delibera contributiva per il 2015 verrà approvata dall’Assemblea che eleggerà il Presidente unico. Alle aziende che esprimono voto contrario in sede di votazione e agli assenti, sono concessi 30 giorni di tempo per comunicare le proprie dimissioni che avranno effetto dal 31/12 dell’anno di dimissioni, salvo quanto maturato fino all’anno corrente, che resta dovuto.
12. In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, la Commissione di Designazione per l’elezione del primo Presidente di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA verrà composta da un totale di 4 componenti, due per ciascuna provincia, nominati dalle Assemblee che approveranno la Fusione delle Associazioni. I Saggi appena eletti avvieranno immediatamente la procedura di elezione del Presidente.
13. Le Assemblee delle Territoriali di Chieti e Pescara che sanciranno la Fusione, approveranno contestualmente l’Organigramma e nomineranno il Direttore Generale e il Condirettore di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA. Il primo Consiglio di Presidenza di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA ratificherà l’organigramma e le nomine del Direttore Generale e del Condirettore, i quali seguiranno i rapporti di lavoro secondo le condizioni di provenienza in regime di continuità.