Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015, le aziende che, nel corso del 2022, hanno sottoscritto contratti di somministrazione hanno l'obbligo di effettuare, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato, una comunicazione annuale alle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le informazioni obbligatorie richieste sono le seguenti:
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti;
• il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico e può essere effettuata tramite raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
Il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione periodica annuale è fissato dal Ministero del Lavoro al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, il termine per la comunicazione periodica relativo all'anno 2022 è fissato al 31 gennaio 2023.
Ordinariamente, sono le Agenzie di Somministrazione che si attivano per fornire i dati all'azienda che, conseguentemente, provvede alla comunicazione.
Siamo inoltre a ricordarvi che, ai sensi l'art. 40, comma 2, del D.Lgs 81/2015, il mancato o non corretto adempimento dell'obbligo comunicativo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.250.
Accoglienza e Segreteria Generale sede Val Di Sangro
Segreteria Sindacale
Segreteria Amministrativa
Contatti
Telefono: 085 4325571 - 345 7921948
Email: i.fagnani@confindustriaabruzzoma.it