Entro il 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per l’anno 2022.
C’è invece più tempo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata che può, infatti, essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023), vale a dire il 31 ottobre 2023. Il rilascio della Cu 2023 al percipiente deve avvenire entro il 16 marzo.
Entrando nel dettaglio della compilazione della CU 2023, si possono notare alcune novità rispetto al modello del 2022: tra le principali, nella sezione «Detrazione e Crediti» è stata soppressa la casella 368 riferita all’importo dell’ulteriore detrazione, introdotta dal Dl 3/2020, ma non più vigente nel 2022.
Nel punto 474 va indicata la quota delle erogazioni e dei compensi in natura per i quali il Dl 176/2022 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, se di importo non superiore o uguale a 3mila euro.
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