Da "Il sole 24 ore"
Mercoledì, 07 Giugno 2023 16:56

Decreto lavoro ed estensione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria

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Decreto lavoro ed estensione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria

Il decreto lavoro 48/2023 estende la sorveglianza sanitaria ma non fornisce al contempo adeguate certezze per il datore di lavoro. In particolare, ai sensi del Dl. 48/2023, art. 14, comma 1, lett. a, viene estesa la sorveglianza sanitaria anche «qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28» del Dlgs 81/2008.

Tale previsione si scontra con il quadro normativo vigente, perché l'articolo 41, comma 3, lettera c) del Dlgs 81/2008 non consente le visite mediche nei casi vietati dalle leggi, tant'è che sono previste sanzioni per il datore di lavoro e per il medico competente. Oltre al fatto che la sorveglianza sanitaria opera in deroga al divieto generale di accertamenti sulla idoneità e sulla infermità del dipendente contenuto nell'articolo 5 della legge 300/1970.

Estendere l'obbligo di sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi, da un lato comprime, in modo indeterminato, quanto previsto dalla legge 300/1970, dall'altra determina criticità sulla responsabilità penale del datore di lavoro. Inoltre la necessità o meno della sorveglianza sanitaria sarebbe rimessa alla valutazione di ciascun medico, impedendo di individuare con certezza, sulla base di una norma di legge, il confine tra lecito e illecito.

A ciò deve aggiungersi come il coinvolgimento del medico competente nella valutazione dei rischi ai fini della necessità o meno della sorveglianza sanitaria, con eventuale individuazione dei casi, potrebbe avere ricadute in ambito di privacy e in merito ai giudizi di inidoneità alle mansioni quale conseguenza dell'aumento degli elementi presi in considerazione ai fini dei giudizi stessi.

Quanto alla nuova previsione in base alla quale, in occasione delle visite di assunzione, il medico «richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità», se da una parte consente di avere maggiori informazioni per valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione, dall'altra non prevede un obbligo di consegna della cartella medica da parte di quest'ultimo (malgrado il dossier del servizio studi del Senato suggerisce di valutare eventuali sanzioni per il medico che non chiede il documento).

Leonardo Follador

Lavoro, Sindacale, Relazioni Industriali


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