Da "Il sole 24 ore"
Mercoledì, 14 Giugno 2023 16:34

Formazione RLS senza possibilità di assenza

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Il ministero del Lavoro tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito come non sia possibile ridurre, neppure in modo parziale, la formazione obbligatoria a carico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) prevista dall'articolo 37, comma 11, Dlgs 81/2008, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza sociale della Regione Sardegna ha avanzato istanza di Interpello in ordine alla possibilità di poter considerare valida la formazione obbligatoria minima prevista per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso in cui, rispetto alle 32 ore stabilite in via iniziale, si realizzi un'assenza del 10% delle ore previste. 

Nello specifico l'istante intendeva avere certezza che l'obbligo formativo a carico dell'azienda, per i lavoratori che rivestono la carica di Rls, fosse assolto in caso di un'assenza massima di circa 3 ore rispetto alle 32 teoricamente previste dalla norma. A sostegno di tale tesi si richiama l'analoga possibilità di ammettere un'assenza massima del 10% delle ore di formazione prevista per analoghe figure della sicurezza.

Nella risposta all'interpello, oltre a richiamare il generico obbligo formativo posto a carico di tutti lavoratori, non solo Rls, ex art. 37, comma 1, il Ministero riporta l’attenzione sul diritto del R.L.S. a ricevere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici negli ambienti di lavoro, così come definita dal comma 10 del medesimo articolo 37.

Obbligo e portata di tale formazione obbligatoria, precisa il Ministero, vengono fissate dal successivo comma 11, il quale dispone che «le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di Contrattazione collettiva nazionale». Il medesimo comma 11 stabilisce, poi, che la durata iniziale della formazione sia pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, e prevede inoltre che la Contrattazione Collettiva Nazionale, fermo restando il limite minimo di 4 e 8 ore per imprese di dimensioni rispettivamente fino a 15 o superiori a 50 dipendenti, definisca le modalità di effettuazione del relativo aggiornamento periodico.

Attraverso un rimando alla contrattazione collettiva, con riferimento a modalità, durata e contenuti specifici della formazione del R.L.S., la Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata della stessa senza, quindi, alcuna possibile riduzione dell'obbligo formativo.

Ultima modifica il Mercoledì, 14 Giugno 2023 16:41
Leonardo Follador

Lavoro, Sindacale, Relazioni Industriali


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