Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015, le aziende che, nel corso del 2015, hanno sottoscritto contratti di somministrazione hanno l'obbligo di effettuare, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato, una comunicazione annuale, alle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le informazioni obbligatorie richieste sono le seguenti:
La comunicazione può essere effettuata tramite raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
Il termine per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione periodica annuale è fissato dal Ministero del Lavoro al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.
Siamo pertanto a segnalare che il termine per la comunicazione periodica, relativo all'anno 2015, è fissato al 31 gennaio 2016.
Siamo inoltre a ricordarvi che, ai sensi l'art. 40, comma 2, del D.Lgs 81/2015, il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.250.
I funzionari dell'area Lavoro Sindacale sono a disposizione per eventuali maggiori informazioni.
Accoglienza e Segreteria Generale sede Val Di Sangro, Segreteria Sindacale, Amministrativa
Contatti
Telefono: 085 4325571 - 345 7921948
Email: i.fagnani@confindustriachpe.it
Seguici attraverso i nostri canali social
Via Raiale, 110/bis
65128 Pescara (PE) - Italy
Tel: 085 432 551
Fax: 085 432 5550
email: info@confindustriachpe.it
PEC: confindustriachpe@pec.it
Codice Fiscale: 80000150690