Da "Il sole 24 ore"
Giovedì, 08 Settembre 2016 16:25

Il nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

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In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, avvenuta il 14 giugno 2016, nel quale vengono definiti i nuovi criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria, l'INPS, con il messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016 e successivamente con la circolare n. 139 del 1° agosto 2016, ha fornito delucidazioni ed istruzioni operative in merito alla modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte delle aziende e ai nuovi parametri utilizzati per l'esame delle stesse.

Le principali novità:

Competenza
In seguito alla soppressione delle Commissioni provinciali CIGO, sarà compito della Direzione della sede INPS territorialmente competente di esaminare e valutare le domande per il ricorso all'ammortizzatore sociale attraverso l'utilizzo di criteri standardizzati.

Relazione tecnica
Sorge l'obbligo da parte delle aziende di allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata nella quale indicare la causa che ha determinato la riduzione o il fermo produttivo, dimostrare l'indipendenza dell'evento dalle politiche di gestione aziendale, la non prevedibilità dello stesso e la totale estraneità da imperizia, negligenza o inadempienza del datore di lavoro o dei lavoratori.
L'azienda, inoltre, deve illustrare il contesto economico-produttivo del settore di appartenenza o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento. Particolare attenzione va data nel dimostrare il carattere transitorio della causa alla base della richiesta dell'integrazione salariale e l'oggettiva previsione di ripresa dell'attività lavorativa.
E' necessario, infine, fornire degli indicatori economico finanziari dell'anno in corso e dei due anni precedenti la richiesta.

La relazione va resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.
A dimostrazione di quanto dichiarato nella relazione, la stessa può essere correlata da altra documentazione che l'azienda ritiene utile presentare.

Al fine di agevolare le aziende nella redazione della relazione tecnica, l'INPS ha predisposto dei modelli per ciascuna causale integrabile.

Supplemento istruttorio
L'INPS, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere all'azienda di fornire della documentazione aggiuntiva a quella obbligatoria. L'integrazione va effettuata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. La mancata risposta da parte dell'azienda costituisce un ulteriore elemento di valutazione del quale l'istituto di previdenza terrà conto.

Ciclicità delle sospensioni
La ciclicità delle sospensioni o delle riduzioni di orario legate a particolari caratteristiche del processo produttivo non consentono il ricorso alla CIGO a copertura di detti periodi, indipendentemente dalla stagionalità o meno delle stesse.

Modalità di erogazione delle prestazioni
Nella domanda di CIGO è stato aggiunto un apposito campo selezionabile dalle aziende che intendono chiedere il pagamento diretto in alternativa al pagamento a conguaglio.
Si ricorda che il pagamento diretto è ammesso solo in caso di oggettiva difficoltà finanziaria dell'azienda, la quale dovrà obbligatoriamente presentare la documentazione comprovante tale difficoltà (all. 2 della circ. 197/15).

Tabella nuovi codici evento
Ampio spazio viene dato, all'interno della circolare in oggetto, all'analisi delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO previste dal decreto ministeriale; in allegato l'INPS fornisce i nuovi codici evento come definiti nella riforma.

Maltempo
In caso di sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi metereologici sarà onere dell'azienda provare l'effettiva impossibilità dello svolgimento dell'attività. Alla dettagliata relazione tecnica bisognerà allegare i bollettini meteo rilasciati da enti accreditati.

Decorrenza
Il nuovo procedimento di concessione della CIGO si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016, in pratica dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016.

Nel rimandare alla lettura del materiale allegato, si ricorda che i funzionari dell'Area Lavoro Sindacale sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti

In allegato:
Messaggio INPS n. 2908 del 1° luglio 2016
Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016 con relativi allegati:

  1. Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016
  2. Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di lavoro/commesse
  3. Fac-simile Relazione tecnica causale crisi di mercato
  4. Fac-simile Relazione tecnica causale fine cantiere/lavoro-fine fase lavorativa
  5. Fac-simile Relazione tecnica causale perizia di variante e suppletiva al progetto
  6. Fac-simile Relazione tecnica causale sciopero di un reparto o di altra azienda
  7. Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di materie prime o componenti
  8. Fac-simile Relazione tecnica causale incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità/sospensione-riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità
  9. Fac-simile Relazione tecnica causale guasti macchinari e manutenzione straordinaria
  10. Fac-simile Relazione tecnica causale eventi metereologici
  11. Tabella nuovi codici evento
Ultima modifica il Giovedì, 08 Settembre 2016 17:25
Ida Fagnani

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