Da "Il sole 24 ore"
Venerdì, 27 Gennaio 2017 17:05

Collocamento obbligatorio – Presentazione del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017 e nuovi obblighi assunzionali delle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti

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Sull'argomento in oggetto, lo scorso 23 gennaio, è intervenuto il MLPS di concerto con l'ANPAL con l'emanazione della nota n. 454 nella quale fornisce chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151.

Presentazione del prospetto informativo

Si segnala che, ai sensi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, entro la fine del mese di gennaio, i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti costituenti base di computo hanno l'obbligo di inviare al servizio provinciale competente il prospetto informativo indicando la propria situazione occupazionale al 31 dicembre 2016.

Tale obbligo sorge esclusivamente in capo ai datori di lavoro che nel corso del 2016 abbiano avuto variazioni della situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di assunzione di personale rientrante nelle categorie protette o da incidere sul computo della quota di riserva.

La trasmissione del prospetto informativo deve avvenire tassativamente per via telematica, altre modalità di invio vengono considerate nulle.

In caso di mancata, tardiva o presentazione dell'informativa la legge prevede l'applicazione di sanzione amministrativa progressiva.

Obblighi assunzionali

In seguito alle modifiche apportate alla legge n. 68/1999 dal D.Lgs n. 151/2015, dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non hanno già una persona con disabilità nel proprio organico, dovranno assumere un lavoratore avente diritto al collocamento mirato, indipendentemente dal verificarsi di nuove assunzioni.
Essi, quindi, saranno tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione normativa (avvenuta il 1° gennaio 2017) secondo le modalità indicate nell'art. 7 della legge n. 68/1999 e nella nota del Ministero del lavoro del 17 febbraio 2016 n. 970.

Le richieste di avviamento presentate entro 60 giorni dal sorgere dell'obbligo possono essere nominative e precedute da una preselezione dei candidati iscritti nelle apposite liste. Decorso il termine, il datore di lavoro non avrà più diritto ad effettuare tale richiesta, ma è tenuto ad inviare una richiesta numerica e saranno gli uffici competenti ad avviare i lavoratori in base all'ordine di graduatoria e alla qualifica concordata con i datori di lavoro, sulla base dei profili professionali disponibili.

L'omessa richiesta di assunzione entro il termine dei 60 giorni comporta anche l'insorgere di una sanzione amministrativa di € 153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta scoperta la posizione, per cause imputabili al datore di lavoro, e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

Il datore di lavoro può avvalersi della procedura di diffida che riduce l'importo della sanzione ad un quarto di quello stabilito a fronte della presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione di un contratto di lavoro con una persona disabile.

In allegato la nota ministeriale n. 454 del 23 gennaio 2017. Maggiori dettagli sono disponibili all'indirizzo https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx

I funzionari dell'area Lavoro e Sindacale sono a disposizione per maggiori informazioni.

Ultima modifica il Venerdì, 27 Gennaio 2017 17:25
Ida Fagnani

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