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Giovedì, 30 Gennaio 2020 14:53

Autotrasporto - Fatturazione elettronica – Risposta ad interpello n. 8 Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2020

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Informiamo che l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello ha fornito chiarimenti ad un quesito preposto da un’impresa di autotrasporto di merci per conto terzi sulla modalità di emissione della fattura riepilogativa per tutte le prestazioni rese in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente.

L’impresa si rivolge all’Agenzia per avere chiarimenti sulle seguenti fattispecie:
1. Se la fattura piò essere trasmessa entro il 15 del mese successivo all’esecuzione dei trasporti;
2. Se il solo richiamo della lista dei trasporti in fattura ai fini dell’assolvimento degli obblighi richiamati nell’art. 21 comma 2 del decreto IVA, possa considerarsi idonea anche se non viene allegata;
3. Se al momento della fatturazione dei servizi accessori sia obbligatorio valorizzare nel tracciato della fattura elettronica l’apposita sezione 2.1.10 “FatturaPrincipale” o se sia invece sufficiente che il collegamento tra la prestazione di trasporto principale e il servizio accessorio venga chiaramente illustrato nel campo descrittivo della fattura nella sezione 2.2. “DatiBeniServizi”.

L’Agenzia nel rispondere al primo quesito ha sottolineato quanto segue: è da considerarsi fattura riepilogativa differita la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Quindi nel caso di specie, se per gli eventi indicati in fattura sono stati pagati in tutto o in parte i corrispettivi, l’operazione si considera effettuata in tal caso non si considera differita e quindi dovrà essere inviata allo SDI entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, che coincide con la data riportata nella fattura.

Sul secondo quesito l’Agenzia ritiene che se nella fattura viene assolto “l’onere di individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti” l’istante può non allegare il file xml alla fattura e il conseguente invio allo SDI, salvo però garantire la conservazione cartacea o elettronica della stessa.

Per quanto riguarda il terzo quesito l’Agenzia ritiene che relativamente alle prestazioni accessorie, possono essere fatturate separatamente dalle principali, salvo l’indicazione in quest’ultima degli estremi della fattura principale.

Si rinvia in ogni caso a un’attenta lettura del documento allegato.

Fonte: ANITA

Ultima modifica il Venerdì, 31 Gennaio 2020 12:18
Gianluca Ravasini

Area Energia,Trasporti e Logistica
Politiche di Sviluppo
Segreteria Sezione Energia, Sezione Trasporti e Logistica
Responsabile Sede Vasto e Val Di Sangro

Contatti
Telefono: 0873 366336 - 085 4325534 - 3355933523
Email: g.ravasini@confindustriaabruzzoma.it 

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