Con il DPCM del 10 aprile scorso, pubblicato sulla GU n. 97 dell’11 aprile scorso, si mantiene il dettato normativo del DL 25.03.2020, n. 19 e vengono prorogate le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
In particolare, il decreto riordina le misure previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo.
Con riferimento alle attività produttive, il nuovo DPCM - Art.2 Comma 10 11. 12 - conferma nelle attività che possono svolgere il loro “servizio” quelle relative al trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.
Resta confermata, altresì, la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.
Il provvedimento contiene una misura prioritaria per le attività produttive sospese: previa comunicazione al Prefetto, hanno la possibilità di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture.
Ricordiamo che tale comunicazione è a carico delle aziende sospese e che, trattandosi di una comunicazione, non è necessario il riscontro positivo da parte della Prefettura.
Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.
Il MIT invece, di concerto con il Ministero della Salute e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. ff) del DPCM del 10 scorso, ha predisposto il decreto 12 aprile 2020, allegato.
Il provvedimento, allegato, è diretto a confermare, al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto, riduzioni, soppressioni o limitazioni dei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo anche specifici obblighi, agli utenti, equipaggi, vettori e armatori.
Specifici articoli sono dedicati al trasporto e ai servizi di trasporto da/per Regione Sicilia e da/per Regione Sardegna.
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