Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta n.170 del 24 luglio, il Decreto 14 luglio 2014 del Ministero dell'Interno che riporta la Regola tecnica di Prevenzione Incendi per attività turistico-alberghiere con posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.
Previsto dall'articolo 11 comma 2 del DL 150/2013 (convertito in L. n.15/2014), il Decreto aggiorna le disposizioni del Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti antincendio per queste particolari strutture.
L'articolo 1 del Provvedimento specifica quindi che le disposizioni contenute si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
L'articolo successivo prevede che - ai fini della prevenzione incendi - allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le semplificazioni valgono anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di queste particolari strutture, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50% (vedi art. 4), ma resta salva la facoltà del responsabile delle attività di optare per l'applicazione delle disposizioni del DM 9/4/1994.
L'articolo 3 precisa che - ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 - e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
Nelle disposizioni finali (art. 6) si fa riferimento all'attuazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previsto dal DM 16/3/2012: per l'applicazione di quest'ultimo, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nell'Allegato al DM 14 luglio 2014 con le modalità e i tempi fissati dal DM 16 marzo 2012.
Il Decreto in esame entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta, come si è detto, il 24 luglio.
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link: Gazzetta Ufficiale.
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